(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1974, n. 76)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Tipo di strutture e norme tecniche
In
tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private
debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari
elementi costruttivi che saranno fissate con successivi decreti del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali decreti dovranno
essere emanati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Le
norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente
modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra.
Dette
norme tratteranno i seguenti argomenti:
a)
criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b)
carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle
modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni;
c)
indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione;
d)
criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri,
costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
e)
protezione delle costruzioni dagli incendi.
Qualora
vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura
portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati
dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori
terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su
conforme parere dello stesso Consiglio.
Art. 2 Abitati da consolidare
In
tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od
intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai
sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione
ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva
autorizzazione dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del genio
civile secondo le competenze vigenti.
Le
opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del
sindaco, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta
autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque
giorni dall'inizio dei lavori.
Avverso
il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso,
rispettivamente, al presidente della giunta regionale o al provveditore
regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.
Titolo II
NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
Capo I
NUOVE COSTRUZIONI
Art. 3 Opere disciplinate e gradi di sismicità
Tutte
le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo
comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle
norme di cui al precedente art. 1, da specifiche norme tecniche che verranno
emanate con successivi decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto
col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle
ricerche, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed
aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra in relazione al
progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.
Con
decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro
per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni
interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:
a)
all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti
della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate;
b)
ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità da
prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro
specificato dalle norme tecniche;
c)
all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone
sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità.
I
decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno emanati entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 Contenuto delle norme tecniche
Le
norme tecniche di cui al precedente art. 3, da adottare sulla base dei criteri
generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di
sismicità, riguarderanno:
a)
l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado
di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
b)
le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c)
le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel
dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d)
il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e)
le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
Le
caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di
fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità
alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai
fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere
esaurientemente accertate.
Per
le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi
al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per
valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
Le
norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire l'entità degli
accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del
grado di sismicità.
Art. 5 Sistemi costruttivi
Gli
edifici possono essere costruiti con:
a)
struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o
sistemi combinati dei predetti materiali;
b)
struttura a pannelli portanti;
c)
struttura in muratura;
d)
struttura in legname.
Art. 6 Edifici in muratura
Si
intendono per costruzioni in muratura quelle nelle quali la muratura ha
funzione portante.
Esse
devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi
strutturali che le compongono e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni
delle norme tecniche di cui al precedente art. 3.
Art. 7 Edifici con struttura a pannelli portanti
Si
intendono per strutture a pannelli portanti quelle formate con l'associazione
di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di
larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai)
prefabbricate o costruite in opera.
Le
strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od
alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni
eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da
controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali
sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti
devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
Il
complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo
statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'art. 9.
La
trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata
da armature metalliche.
L'idoneità
di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve
essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
Art. 8 Edifici con strutture intelaiate
Si
intendono per strutture intelaiate quelle costituite da aste rettilinee o
curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente. In esse potranno
essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a)
strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b)
elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
Gli
elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature
della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni
sismiche agli irrigidimenti stessi.
Il
complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni
sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'art. 3.
Le
murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente
collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate
dalle norme tecniche di cui al precedente art. 3.
Art. 9 Azioni sismiche
L'edificio
deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle
azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati
rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme
tecniche di cui al precedente art. 3:
a)
azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche
verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli
effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica
o sperimentale;
b)
azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano
attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non
contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
c)
momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento
torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni
caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate
dalle norme tecniche di cui al precedente art. 3;
d)
momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli
sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche
orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche
di cui al precedente art. 3.
Art. 10 Verifica delle strutture
L'analisi
delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui al precedente articolo
è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi
resistenti dell'intera struttura.
Si
devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli
effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei
sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
Art. 11 Verifica delle fondazioni
I
calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con
i metodi ed i procedimenti delle geotecnica, tenendo conto, tra le forze
agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate
come specificato dalle norme tecniche di cui al precedente art. 3.
Art. 12 Deroghe
Possono
essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche di cui al
precedente art. 3 dal Ministro per i lavori pubblici previa apposita
istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente del Ministero dei
lavori pubblici e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o
in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche
ambientali dei centri storici.
Tali
deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.
Art. 13 Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del
genio civile sugli strumenti urbanistici
Tutti
i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al Titolo II della presente
legge e quelli di cui al precedente art. 2, devono richiedere il parere delle
sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli
strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di
adozione, nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di
approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle
rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
Le
sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione
comunale.
Capo II
RIPARAZIONI E SOPRAELEVAZIONI
Art. 14 Sopraelevazioni
E'
consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a)
la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso
la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;
b)
la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in
acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme
alle norme della presente legge.
Art. 15 Riparazioni
Le
riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di
sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
I
criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente art. 3.
Art. 16 Edifici di speciale importanza artistica
Per
l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di
carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o
artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le
disposizioni vigenti in materia.
Capo III
VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
Art. 17 Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti
Nelle
zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne
preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed
all'ufficio tecnico della Regione o all'ufficio del Genio civile secondo le
competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Alla
domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente
firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei
lavori.
Il
progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed
accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle
strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei
particolari esecutivi delle strutture.
Al
progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulle fondazioni, nella
quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso
terreno-opera di fondazione.
La
relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da
documentazione, in quanto necessari.
L'Azienda
autonoma delle Ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle
disposizioni di cui ai precedenti commi, semprechè non trattisi di manufatto
per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza
edilizia.
Art. 18 Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Fermo
restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge
urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità
all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3,
non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta
dell'Ufficio tecnico della Regione e dell'Ufficio del Genio civile secondo le
competenze vigenti.
Per
i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello
Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.
L'autorizzazione
viene comunicata, subito dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua
competenza.
Avverso
il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al
presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere
pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.
I
lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Art. 19 Registro delle denunzie dei lavori
In
ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al
precedente art. 17.
Il
registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta,
ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo art. 29.
Titolo III
REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI
Art. 20 Sanzioni penali
Chiunque
violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti
interministeriali di cui agli articoli 1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 200
mila a lire 10 milioni.
Art. 21 Accertamento delle violazioni
I
funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo art. 29, appena
accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano
processo verbale trasmettendolo immediatamente all'ufficio tecnico della
Regione e all'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti.
L'ingegnere
capo di detto ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere
tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.
Art. 22 Sospensione dei lavori
L'ingegnere
capo dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del Genio civile secondo
le competenze vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo
precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale,
al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la
sospensione dei lavori.
Copia
del decreto è comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza
dell'ordine di sospensione.
Il
prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui al primo comma,
assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la
esecuzione dell'ordine di sospensione.
L'ordine
di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia
dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
Art. 23 Procedimento
Se
nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessità di ulteriori
accertamenti tecnici, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri
dello Stato.
Deve
essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio
tecnico della Regione o dell'ufficio del Genio civile secondo le competenze
vigenti, il quale può delegare un funzionario dipendente.
Con
il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle
opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme della presente
legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3, ovvero
impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme
stesse, fissando il relativo termine.
Art. 24 Esecuzione d'ufficio
Qualora
il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo
precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'ufficio
tecnico della Regione o l'ufficio del Genio civile secondo le competenze
vigenti provvedono, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese
del condannato.
Art. 25 Competenza del presidente della giunta regionale
Qualora
il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale
ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della
regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in
violazione delle norme della presente legge e delle norme tecniche di cui agli
articoli 1 e 3 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle
norme stesse.
In
caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo precedente.
Art. 26 Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico della
Regione o al Genio civile
Copia
della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle
precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere,
all'ufficio tecnico della Regione o all'ufficio del Genio civile secondo le
competenze vigenti, entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è
divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
Art. 27 Modalità per la esecuzione di ufficio
Per
gli adempimenti di cui al precedente art. 24 è iscritta annualmente in apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici, la spesa di lire 50 milioni.
Al
recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di
demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla
presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla
liquidazione dei lavori stessi fatta dall'ufficio tecnico della Regione o dal
Genio civile, secondo le competenze vigenti, e resa esecutiva dal prefetto.
La
riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con
l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi
dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle
imposte dirette.
Il
versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del
bilancio dell'entrata.
Art. 28 Utilizzazione di edifici
Il
rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in
cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è
condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio
tecnico della Regione o dall'ufficio del Genio civile secondo le competenze
vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti
norme.
Art. 29 Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Nelle
località di cui all'art. 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all'art.
3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici
del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali
e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in genere tutti gli agenti giurati a
servizio dello Stato, delle province e dei comuni, sono tenuti ad accertare che
chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso
dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico della Regione o
dall'ufficio del Genio civile a norma degli articoli 2 e 18.
I
funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le
riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.
Eguale
obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando
accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente
coi detti incarichi.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 30 Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Non
sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone sismiche di nuova
classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima
dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione purché la costruzione
sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso.
Il
presidente della giunta regionale può per edifici pubblici e di uso pubblico
stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al
comma precedente.
Qualora
però la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche di cui al precedente
art. 3 dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dalle
stesse norme.
Ove
tuttavia detti limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione
fino al completamento del piano in corso di costruzione.
Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione,
chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'ufficio
tecnico della Regione o all'ufficio del Genio civile, secondo le competenze
vigenti.
L'ufficio
di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla recezione della denunzia,
accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti, rilascia apposito
certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del Comune,
specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere.
In
caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano
le disposizioni del Titolo III.
Art. 31 Provvedimenti sostitutivi del prefetto
Quando
concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le
modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del
procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
sui lavori pubblici (1).
In
tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in
ordine alle violazioni accertate.
Art. 32 Costruzioni in corso e progetti già approvati
Le
norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore trenta giorni dopo
la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Fino
all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente
continuano ad applicarsi le norme della legge 25 novembre 1962, n. 1684, che,
successivamente, si applicheranno solo alle costruzioni in corso e ai progetti
già approvati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche, salvo il
disposto del precedente art. 30.
Art. 33 Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
L'inosservanza
delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già
concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la
decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia
attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23.
Art. 34
Le
disposizioni contenute nel capo terzo del Titolo II e nel Titolo III non si
applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del
Genio militare.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
(1) Per le contravvenzioni alla presente legge, che
alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione
al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denunce, e
sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa seguire
immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità
locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti
e dell'esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone
riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro
il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario od opportuno.
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