DECRETO 9 gennaio 1996.
«Norme tecniche per il calcolo,
l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e
precompresso e per le strutture metalliche».
(Suppl. Ord.
alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio
1996).
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 5 novembre 1971,
n. 1086, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 321 del 21 dicembre 1971, recante norme per la disciplina
delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica;
Visto il decreto ministeriale 14
febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1992;
Considerato che, ai sensi
dell’art. 21 della citata legge 5 novembre 1971, n. 1086, occorre apportare modifiche
alle norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni di cui alla
legge medesima;
Visto il testo delle norme
tecniche predisposto a cura del servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio nazionale
delle ricerche;
Sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, che si è favorevolmente espresso con il voto n. 329 reso
dall’assemblea generale nelle adunanze del 10 e 24 giugno 1994;
Espletata la procedura di cui
alla legge 21 giugno 1986, n. 317, emanata in ottemperanza della direttiva CEE
n. 83/189;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate le allegate norme
tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui alla legge
5 novembre 1971, n. 1086, che si riportano in allegato al presente decreto e di
cui formano parte integrante.
Sono altresì applicabili le norme
tecniche di cui a1 precedente decreto 14 febbraio 1992 per la parte concernente
le norme di calcolo e le verifiche col metodo delle tensioni ammissibili e le
relative regole di progettazione e di esecuzione.
E' consentita l’applicazione
delle norme europee sperimentali Eurocodice 2 ‑ Progettazione delle
strutture di calcestruzzo, parte 1 ‑ 1, regole generali e regole per gli
edifici ‑ ed Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio,
parte 1 ‑ 1, regole generali e regole per gli edifici ‑ nelle
rispettive versioni in lingua italiana, pubblicate a cura dell’UNI (UNI ENV
1992 ‑ 1 ‑ 1, ratificata in data gennaio 1993 e UNI ENV 1993 ‑
1 ‑ 1, ratificata in data giugno 1994), come modificate ed integrate
dalle prescrizioni di cui alla parte I, sezione III, ed alla parte II, sezione
III, delle norme tecniche di cui al comma 1.
Art. 2.
L’adozione da parte del progettista,
e sotto sua responsabilità, di uno dei sistemi normativi indicati rispettivamente
nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 1, ne comporta l’applicazione unitaria ed
integrale all’intero organismo strutturale.
L’inosservanza delle norme di cui
all’art. 1 è sanzionata ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Art. 3.
Le norme tecniche di cui
all’art.1 devono essere osservate per tutte le opere, se e per quanto, per la
specifica categoria di opere, non viga diversa regolamentazione.
Art. 4.
Le presenti norme entreranno in
vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 5.
Salvo quanto disposto nell’art.
1, comma 2, in via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al precedente
decreto 14 febbraio 1992 per le opere in corso e per le quali sia stata già
presentata la denuncia prevista dall’art. 4 della legge 5 novembre 1971, n.
1086, nonché per le opere di cui all’ultimo comma dello stesso art. 4, per le
quali sia stato pubblicato il bando di gara per l’appalto, ovvero sia intervenuta
la stipulazione del contratto di appalto a trattativa privata.
Roma, 9 gennaio 1996
Il Ministro: Baratta
Si riportano qui di seguito le considerazioni generali e
comuni alle Parte I, cemento armato normale e precompresso e Parte II, acciaio.
1. Modalità
operative
Nell'ambito delle presenti norme
tecniche, possono essere seguite, in alternativa, due diverse modalità operative
di verifica delle costruzioni, riportate rispettivamente nelle Sezioni II e III
delle Parti I (CA/CAP) e II (Acciaio).
La Sezione II fornisce le
indicazioni da seguire per la verifica delle strutture in cemento armato
normale e precompresso e in acciaio.
La Sezione III fornisce le
indicazioni per l'uso degli Eurocodici UNI ENV 1992‑1‑1:
Progettazione di strutture in c.a. datato gennaio 1993 (EC2) ed UNI ENV 1993‑1‑1:
Progettazione di strutture in acciaio datato giugno 1994 (EC3) fornendo altresì
specifiche prescrizioni integrative, sostitutive e soppressive delle
indicazioni contenute negli Eurocodici stessi. La Sezione III costituisce il
(DAN) Documento di applicazione nazionale, così richiamato nei documenti del
CEN (Comitato europeo di normalizzazione).
Al successivo punto 7 si
riportano le prescrizioni circa le azioni di calcolo, che debbono essere
seguite per l'impiego delle Sezioni II e III delle Parti I e II.
2. Sezione I
Nella Sezione I sono riportate le
prescrizioni comuni alle Sezioni II e III. Tali prescrizioni comuni sostituiscono
le corrispondenti indicazioni riportate nel decreto ministeriale 14 febbraio
1992.
In particolare valgono le
seguenti indicazioni comuni:
a) per le azioni si farà
riferimento a quanto indicato nelle norme «Criteri generali per la verifica
della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» emanate ai
sensi dell’art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
b) per i materiali ed i prodotti
si dovranno seguire le indicazioni contenute nel Cap. 2 della Sezione I;
c) per il collaudo statico
valgono le prescrizioni riportate nel Cap. 3 della Sezione I.
3. Norme di
riferimento
Le norme europee di riferimento
citate nelle norme UNI ENV 1992‑1‑1 ed UNI ENV 1993‑1‑1
non sono al momento per la maggior parte disponibili, o lo sono solo, in alcuni
casi, in forma di norme sperimentali.
Fermo restando l'obbligo di
seguire le prescrizioni delle norme sui materiali esplicitamente richiamate al
punto 3 delle presenti norme (Cap. 2 della Sezione I), per altre norme citate
nelle norme UNI ENV 1992‑1‑1 e UNI ENV 1993‑1‑1 possono
adottarsi le norme citate nel presente decreto, o, in mancanza, le norme
nazionali pertinenti.
4. Norme
tecniche: metodo delle tensioni ammissibili
Il metodo delle tensioni
ammissibili può essere applicato così come previsto dall'art. 2 del presente
decreto, riferendosi alle norme tecniche di cui al decreto 14 febbraio 1992,
che si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali e
prodotti, le azioni e il collaudo statico per i quali valgono le indicazioni
riportate nella Sezione I del presente decreto, nonché gli Allegati per i quali
valgono quelli uniti alle presenti norme tecniche.
In particolare si dovrà fare
riferimento, per quanto concerne le azioni, alle specifiche prescrizioni contenute
nelle norme tecniche «Criteri generali per la verifica della sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» in vigore al momento dell'uso.
5. Norme
tecniche: altri metodi di verifica
Nella progettazione si possono
adottare metodi di verifica e regole di dimensionamento diversi da quelli
contenuti nelle presenti norme tecniche purché fondati su ipotesi teoriche e
risultati sperimentali scientificamente comprovati e purché sia comprovata una
sicurezza non inferiore a quella qui prescritta.
6. Indicazione
della norma tecnica seguita
Negli elaborati di progetto
previsti all'art. 4 punto b della legge 1086/1971, deve essere indicata chiaramente
la norma tecnica alla quale si è fatto riferimento.
7. Azioni di
calcolo
Le verifiche debbono essere
condotte nei riguardi degli stati limite di esercizio e degli stati limite
ultimi.
Le azioni sulla costruzione
devono essere cumulate in modo da determinare condizioni di carico tali da risultare
più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della
probabilità ridotta di intervento simultaneo di tutte le azioni con i
rispettivi valori più sfavorevoli, come consentito dalle norme vigenti.
Per gli stati limite ultimi si
adotteranno le combinazioni del tipo:

essendo:
Gk il
valore caratteristico delle azioni permanenti;
Pk il
valore caratteristico della forza di precompressione;
Q1k il
valore caratteristico dell'azione di base di ogni combinazione;
Qik i
valori caratteristici delle azioni variabili tra loro indipendenti;
gg =
1,4 (1,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);
gp =
0,9 (1,2 se il suo contributo diminuisce la sicurezza);
gq =
1,5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);
y0i =
coefficiente di combinazione allo stato limite ultimo da determinarsi sulla
base di considerazioni statistiche.
Qualora le deformazioni impresse
esercitino una azione significativa sullo stato limite ultimo considerato se ne
deve tener conto applicando loro un coefficiente di 1,2.
I1 contributo delle deformazioni
impresse, non imposte appositamente, deve essere trascurato se a favore della
sicurezza.
Per gli stati limite di esercizio
si devono prendere in esame le combinazioni rare, frequenti e quasi permanenti
con gg = gp = gq = 1, e applicando ai valori
caratteristici delle azioni variabili adeguati coefficienti y0, y1, y2.
In forma convenzionale le
combinazioni possono essere espresse nel modo seguente:
combinazioni rare:

combinazioni frequenti:

combinazioni quasi permanenti:

y1i coefficiente
atto a definire i valori delle azioni assimilabili ai frattili di ordine 0,95
delle distribuzioni dei valori istantanei;
y2i coefficiente
atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni variabili assimilabili
ai valori medi delle distribuzioni dei valori istantanei.
In mancanza di informazioni
adeguate si potranno attribuire ai coefficienti y0, y1, y2 i valori seguenti:
Prospetto 1
|
Azione |
ψ0 |
ψ1 |
ψ2 |
|
Carichi variabili nei fabbricati per: |
|
|
|
|
abitazioni |
0,7 |
0,5 |
0,2 |
|
uffici, negozi,
scuole, ecc. |
0,7 |
0,6 |
0,3 |
|
autorimesse |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
|
Vento, neve |
0,7 |
0,2 |
0 |
Parte I
CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO
SIMBOLOGIA
A - Simboli
A area
E modulo di elasticità longitudinale
F azioni in generale (carichi e
deformazioni imposte)
G azioni permanenti; modulo di elasticità
tangenziale
I momento di inerzia
L limite di fatica
M momento flettente
N forza normale; numero di piegamenti nella
prova di piegamento (per armature di precompressione)
P forza di precompressione
Q azioni variabili
S effetto delle azioni (sollecitazione
agente)
T momento torcente
V forza di taglio
b larghezza
c spessore (di ricoprimento)
d diametro (granulometria); altezza utile
e eccentricità
f resistenza di un materiale
g carico permanente ripartito;
accelerazione di gravità
h altezza totale di una sezione
i raggio di inerzia
j numero di giorni
l lunghezza di un elemento; allungamento a
rottura per acciaio da c.a.p.
m momento flettente per unità di lunghezza
n forza normale per unità di lunghezza;
coefficiente di omogeneizzazione delle armature; numero
q carico variabile ripartito
r raggio; rilassamento
s scarto quadratico medio
t tempo; momento torcente per unità di
lunghezza
u perimetro
v forza di taglio per unità di lunghezza o
larghezza
w apertura delle fessure
x altezza dell'asse neutro
y altezza del diagramma rettangolare delle
tensioni normali
z braccio delle forze interne
g coefficiente
di sicurezza (gm per i materiali, gf per le azioni); peso specifico
d coefficiente di variazione
e deformazione
q deformazione
m coefficiente di attrito
l snellezza
r rapporto geometrico di armatura
s tensione
normale
t tensione tangenziale
j coefficiente di deformazione viscosa
¥ coefficiente
di amplificazione dei carichi nel carico di punta; rapporto meccanico di
armatura
ø diametro di una barra o di un cavo
S sommatoria
B - Indici
b aderenza
c calcestruzzo
d valore di calcolo
e limite di elasticità di un materiale;
effettivo; efficace
f forze ed altre azioni; flessione
g carico permanente
i iniziale
h orizzontale
k valore caratteristico
l longitudinale
m valore medio; materiale; momento flettente
n sforzo normale
p precompressione
q carico variabile
s acciaio; ritiro
r rilassamento; fessurazione
t trazione; torsione
u ultimo (stato limite)
w anima
y snervamento
C ‑ Simboli
speciali
¥ come indice di
un simbolo = valore asintotico
D ‑ Simboli
frequenti
Calcestruzzo
fc resistenza cilindrica a
compressione
Rc resistenza cubica
Rcm resistenza media cubica
fcm resistenza media cilindrica
Rck resistenza caratteristica cubica
fck resistenza caratteristica
cilindrica
fcd resistenza di calcolo cilindrica
=![]()
fct resistenza a trazione
fctk resistenza caratteristica a
trazione
fctd resistenza di calcolo a trazione
=
Acciaio per cemento armato
fy tensione di snervamento
ft tensione di rottura
fyk tensione caratteristica di
snervamento
ftk tensione caratteristica di
rottura
f(0,2) tensione allo 0,2% di deformazione residua
f(0,2)k tensione caratteristica allo 0,2% di deformazione residua
Acciaio per precompressione
fpy tensione di snervamento (barre)
fp(1) tensione all'1% di deformazione
sotto carico
fp(0,2) tensione allo 0,2% di
deformazione residua
fpt tensione di rottura
fpyk tensione caratteristica di
snervamento (barre)
fp(1)k tensione caratteristica all'l% di deformazione
sotto carico
fp(0,2)k tensione caratteristica allo 0,2%
di deformazione residua
fptk tensione caratteristica di
rottura
Prescrizioni generali e comuni
1. OGGETTO.
Formano oggetto delle presenti
norme tutte le opere di conglomerato cementizio armato normale e di
conglomerato cementizio armato precompresso, eccettuate quelle per le quali
vige una regolamentazione apposita a carattere particolare.
I dati sulle azioni da
considerare nei calcoli sono quelli contenuti nelle norme «Criteri generali per
la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi»
emanate ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Nell'ambito di uno stesso
organismo strutturale non è consentito adottare regole progettuali ed esecutive
provenienti in parte dalla Sez. II e in parte dalla Sez. III ovvero in parte
derivanti dall'uso del metodo delle tensioni ammissibili.
Le presenti norme non sono
applicabili ai calcestruzzi confezionati con aggregati leggeri. Tali calcestruzzi
possono essere impiegati purché, con adeguata documentazione teorica e
sperimentale, venga garantita una sicurezza non inferiore a quella prevista
dalle presenti norme.
2. MATERIALI E
PRODOTTI.
I materiali ed i prodotti debbono
rispondere ai requisiti indicati nell'Allegato 1.
Potranno inoltre essere impiegati
materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare
tecnico europeo così come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi
a specifiche nazionali dei Paesi della Comunità europea, qualora dette
specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da
soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE. Tale equivalenza
sarà accertata dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2.1. Calcestruzzo.
Per quanto applicabile e non in
contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferimento alla UNI 9858
(maggio 1991).
2.1.1. Resistenza a compressione semplice.
Le presenti norme sono basate
sulla resistenza a compressione misurata su cubi di spigolo 15, 16 o 20 cm. La
resistenza a compressione del calcestruzzo verrà valutata secondo le
indicazioni dell'Allegato 2.
2.1.2. Resistenza a trazione semplice.
Il valore medio della resistenza
a trazione semplice (assiale) in mancanza di diretta sperimentazione può essere
assunto pari a:
I valori caratteristici
corrispondenti ai frattili 5% e 95% possono assumersi rispettivamente pari a
0,7 fctm ed 1,3 fctm.
Il valore medio della resistenza
a trazione per flessione si assume, in mancanza di sperimentazione diretta,
pari a:
fcfm = 1,2 fctm
2.1.3. Modulo elastico.
Per modulo elastico istantaneo,
tangente all'origine, in mancanza di diretta sperimentazione da eseguirsi
secondo la norma UNI 6556 (marzo 1976), si assume in sede di progetto il
valore:
![]()
Tale formula non è applicabile ai
calcestruzzi maturati a vapore. Essa non è da considerarsi vincolante nell'interpretazione
dei controlli sperimentali delle strutture.
2.1.4. Coefficiente di poisson.
Per il coefficiente di Poisson
può addottarsi, a seconda dello stato di sollecitazione, un valore compreso tra
0 e 0,2.
2.1.5. Coefficiente di dilatazione termica.
In mancanza di una determinazione
sperimentale diretta il coefficiente di dilatazione termica del conglomerato
può assumersi pari a 10 ´ 10-6 °C-l.
2.1.6. Ritiro.
In mancanza di sperimentazione
diretta e quando non si ricorra ad additivi speciali, si ammetteranno per il
ritiro finale ecs (t•, t0) i seguenti
valori:
a) Atmosfera con umidità relativa di circa 75%
|
t0 |
α £ 20 cm |
a ³ 60 cm |
|
1 ¸ 7 giorni |
0,26 ´ 10 - 3 |
0,21 ´ 10 - 3 |
|
8 ¸ 60 giorni |
0,23 ´ 10 - 3 |
0,21 ´ 10 - 3 |
|
> 60 giorni |
0,16 ´ 10 - 3 |
0,20 ´ 10 - 3 |
b) Atmosfera con umidità relativa di circa 55%
|
t0 |
α £ 20 cm |
a ³ 60 cm |
|
1 ¸ 7 giorni |
0,43 ´ 10 - 3 |
0,31 ´ 10 - 3 |
|
8 ¸ 60 giorni |
0,32 ´ 10 - 3 |
0,30 ´ 10 - 3 |
|
> 60 giorni |
0,19 ´ 10 - 3 |
0,28 ´ 10 - 3 |
in cui:
t0 = età conglomerato a partire dalla quale si considera
l'effetto del ritiro;
a = dimensione
fittizia =
;
Ac =
area della sezione del conglomerato;
u =
perimetro della sezione di conglomerato a contatto con l'atmosfera.
Per valori intermedi si
interpolerà linearmente.
Per valutare la caduta di
tensione nelle armature da c.a.p. conseguente al ritiro del calcestruzzo si
terrà conto delle prescrizioni
contenute al punto 4.3.4.8. a).
2.1.7. Viscosità
In mancanza di sperimentazione
diretta, per il coefficiente finale di viscosità j (t•, t0), di un conglomerato sottoposto
ad una tensione al più uguale a 0,3 Rckj
al tempo t0 = j di messa in carico, si ammetteranno i
seguenti valori:
a) Atmosfera con umidità relativa di circa 75%
|
t0 |
α £ 20 cm |
a ³ 60 cm |
|
3 ¸ 7 giorni |
2,7 |
2,1 |
|
8 ¸ 60 giorni |
2,2 |
1,9 |
|
> 60 giorni |
1,4 |
1,7 |
b) Atmosfera con umidità relativa di circa 55%
|
t0 |
α £ 20 cm |
a ³ 60 cm |
|
3 ¸ 7 giorni |
3,8 |
2,9 |
|
8 ¸ 60 giorni |
3,0 |
2,5 |
|
> 60 giorni |
1,7 |
2,0 |
Il significato dei simboli è
riportato al precedente punto 2.1.6.
Per i valori intermedi si
interpolerà linearmente.
Per valutare la caduta di
tensione delle armature da c.a.p. conseguente alla viscosità del calcestruzzo,
si terrà conto delle prescrizioni contenute al punto 4.3.4.8. b).
2.1.8 Durabilità.
Al fine di garantire la
durabilità del conglomerato particolarmente in ambiente aggressivo, così come
in presenza di cicli di gelo e disgelo, è necessario studiarne adeguatamente la
composizione.
Si potrà anche fare riferimento
alla norma UNI 9858 (Maggio 1991) citata al punto 2.1.
2.2. Acciaio da
cemento armato normale.
L’uso di acciai forniti in rotoli
è ammesso per diametri Æ £ 14 mm.
Per diametri superiori ne è
ammesso l'uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2.2.1. Accertamento delle proprietà meccaniche.
Per l'accertamento delle
proprietà meccaniche vale quanto indicato nelle EN 10002/1a (marzo
1990), UNI 564 (febbraio 1960) e UNI 6407 (marzo 1969), salvo indicazioni
contrarie o complementari.
Per acciai deformati a freddo,
ivi compresi i rotoli, le proprietà meccaniche si intendono determinate su
provette mantenute per 30 minuti a 250 °C e successivamente raffreddate in
aria.
In ogni caso, qualora lo
snervamento non sia chiaramente individuabile, si sostituisce fy con f(0,2).
2.2.2. Acciai in barre tonde lisce.
Le barre di acciaio tonde lisce
devono possedere le proprietà indicate nel successivo prospetto 1-I.
Prospetto 1-I
|
Tipo di acciaio |
Fe B 22 k |
Fe B 32 k |
|
Tensione caratteristica di snervamento
........................ fyk
N/mm2 |
³ 215 |
³ 315 |
|
Tensione caratteristica di rottura
......………................ ftk
N/mm2 |
³ 335 |
³ 490 |
|
Allungamento ………………………………………… A5 % |
³ 24 |
³ 23 |
|
Piegamento a 180° su mandrino avente diametro ……. D |
2 Æ |
3 Æ |

Si devono usare barre di diametro
compreso tra 5 e 30 mm.
2.2.3. Acciai in barre ad aderenza migliorata.
Le barre di acciaio ad aderenza
migliorata si differenziano dalle barre lisce per la particolarità di forma
atta ad aumentare l'aderenza al conglomerato cementizio e sono caratterizzate
dal diametro Æ della barra tonda equipesante,
calcolato nell'ipotesi che la densità dell'acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3.
Le barre ad aderenza migliorata
devono avere diametro:
5 £ ø £
30 mm per acciaio Fe B 38 k;
5 £ ø £
26 mm per acciaio Fe B 44 k, salvo quanto specificato al punto 2.2.7.
2.2.3.1. Caratteristiche meccaniche e tecnologiche.
Gli acciai in barre ad aderenza
migliorata devono possedere le caratteristiche indicate nel prospetto 2-I, valutando
le tensioni di snervamento e di rottura come grandezze caratteristiche secondo
quanto indicato al punto 2.2.8.
La prova di piegamento e raddrizzamento
si esegue alla temperatura di 20 ± 5 oC piegando la
provetta a 90o, mantenendola poi per 30 minuti in acqua bollente e
procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno
20o. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche.
Prospetto 2-I
|
Tipo di acciaio |
Fe B 38 k |
Fe B 44 k |
||
|
Tensione caratteristica di snervamento
........................ fyk
N/mm2 |
³ 375 |
³ 430 |
||
|
Tensione caratteristica di rottura
......………................ ftk
N/mm2 |
³ 450 |
³ 540 |
||
|
Allungamento A5……………………………………….. …… % |
³ 14 |
³ 12 |
||
|
|
fino a 12 mm |
Piegamento a 180° su mandrino
avente diametro D |
3 Æ |
4 Æ |
|
|
oltre 12 mm fino a 18 mm |
|
6 Æ |
8 Æ |
|
Per barre ad aderenza
migliorata aventi Æ ( * ) |
oltre 18 mm fino a 25 mm |
Piegamento e raddrizzamento su
mandrino avente diametro D |
8 Æ |
10 Æ |
|
|
oltre 25 mm fino a 30 mm |
|
10 Æ |
12 Æ |
(*) Il diametro ø è quello della barra tonda liscia equipesante.
Poiché gli acciai, pur
rispettando le limitazioni delle caratteristiche indicate nel prospetto 2-I,
possono presentare valori sensibilmente diversi, per costruzioni in zona
sismica, e, comunque, quando si opera la ridistribuzione delle sollecitazioni
di cui al punto 4.1. il progettista deve dichiarare nella relazione sui materiali
i limiti dei rapporti fy
/fyk e (ft /fy)medio
posti a base del calcolo e che dovranno essere soddisfatti dall'acciaio
impiegato.
I limiti precedentemente definiti
saranno controllati nello stabilimento di produzione e si riferiranno agli
stessi campioni di cui alle prove di qualificazione (Allegato n° 4,
punto 1.1).
In tali limiti fy rappresenta il singolo
valore di snervamento, fyk
il valore nominale di riferimento ed ft
il singolo valore della tensione di rottura.
2.2.3.2. Prova di aderenza
Le barre ed i fili trafilati ad
aderenza migliorata devono superare con esito positivo le prove di aderenza
secondo il metodo «Beam‑test» conformemente a quanto previsto
nell’allegato 6; nell'allegato stesso sono pure indicate le modalità di
controllo del profilo da eseguirsi in cantiere o in stabilimento.
2.2.4. Fili di acciaio
trafilato o laminato a freddo di diametro compreso fra 5 e 12 mm.
L'acciaio per fili deve
rispondere alle proprietà indicate nel prospetto 3‑I.
Prospetto 3‑I
|
Tensione fyk,
ovvero f(0,2) k ………………………………………………...N/mm2 |
= 390 |
|
Tensione caratteristica ftk …………………………………………………N/mm2 |
= 440 |
|
Allungamento A10 …………………………………………………………….% |
= 8 |
|
Piegamento a freddo a 180° su mandrino avente diametro
D |
2 Ø |
Per la prova di aderenza vale
quanto precisato al precedente punto 2.2.3.2.
2.2.5. Reti e tralicci di acciaio elettrosaldati.
Le reti ed i tralicci devono
avere fili elementari di diametro Æ compreso tra 5 e 12 mm e devono
rispondere alle caratteristiche riportate nel prospetto 4‑I.
Prospetto 4‑I
|
Tensione fyk,
ovvero f(0,2) k …………………………………………..N/mm2 |
= 390 |
|
Tensione caratteristica ftk ……………………………………………...N/mm2 |
= 440 |
|
Rapporto dei diametri dei fili dell’ordito |
= 0,60 |
|
Allungamento A10 ………………………………………………………….% |
= 8 |
|
Rapporto ftk
/ fyk |
= 1,10 |
La tensione di rottura, quella di
snervamento e l'allungamento devono essere determinati con prova di trazione su
campione che comprenda almeno uno dei nodi saldati.
Il trattamento termico di cui al
punto 2.2.1. non si applica per la determinazione delle proprietà meccaniche di
reti e tralicci di acciaio elettrosaldato.
Dovrà inoltre essere controllata
la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, determinata forzando
con idoneo dispositivo il filo trasversale nella direzione di quello maggiore
posto in trazione; tale resistenza dovrà risultare maggiore di:
0,3 ´ 400 ´ A0 [N]
nella quale A0 è l'area della sezione del filo di diametro maggiore
misurata in millimetri quadrati.
La distanza assiale tra i fili
elementari non deve superare 35 cm.
2.2.6. Saldature.
Gli acciai saldabili saranno
oggetto di apposita marchiatura depositata secondo quanto indicato nel punto
2.2.9., che li differenzia dagli acciai non saldabili.
Sono proibite le giunzioni
mediante saldatura in opera o fuori opera, nonché il fissaggio delle gabbie di armatura
tramite punti di saldatura per tutti i tipi di acciaio per i quali il
produttore non abbia garantito la saldabilità all'atto del deposito di cui al
punto 2.2.9.
Per tali acciai l'analisi chimica
effettuata su colata e l'eventuale analisi chimica di controllo effettuata sul
prodotto finito dovranno inoltre soddisfare le limitazioni sotto riportate:
|
Massimo contenuto di elementi
chimici in % |
|||
|
|
|
Analisi su prodotto |
Analisi di colata |
|
carbonio |
C |
0,24 |
0,22 |
|
fosforo |
P |
0,055 |
0,050 |
|
zolfo |
S |
0,055 |
0,050 |
|
azoto |
N |
0,013 |
0,012 |
|
Carbonio equivalente |
Ceq |
0,52 |
0,50 |
Il calcolo del carbonio
equivalente Ceq sarà effettuato con la seguente formula:
![]()
in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli
elementi stessi espresso in percentuale.
2.2.7. Deroga alle limitazioni dimensionali.
Le limitazioni riguardanti i
massimi diametri ammessi di cui al punto 2.2.3. non si applicano alle armature
ad aderenza migliorata destinate a strutture in conglomerato cementizio armato
di particolari caratteristiche e dimostrate esigenze costruttive.
L'impiego di tali armature di
maggior diametro deve essere autorizzato dal Servizio tecnico centrale del
Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
2.2.8. Controlli sulle armature.
2.2.8.1. Modalità di prelievo e metodi di prova.
Il prelievo dei campioni e le
prove saranno effettuati secondo la norma UNI 6407‑69, salvo quanto stabilito
ai punti 2.2.8.2., 2.2.8.3. per quanto riguarda la determinazione dei valori
caratteristici fyk o f(0,2)k e ftk.
2.2.8.2. Controlli in stabilimento.
I produttori di barre lisce e ad
aderenza migliorata, di fili trafilati, di reti e di tralicci elettrosaldati
debbono sottoporre la loro produzione, presso i propri stabilimenti, a prove di
carattere statistico seguendo le prescrizioni sotto riportate.
In tale caso i valori
caratteristici fyk o f(0,2)k e ftk e, per barre e fili ad
aderenza migliorata l'indice di aderenza, vengono determinati secondo le
modalità indicate negli allegati 4, 5 e 6.
Ai produttori di acciai di cui al
primo comma è fatto obbligo di tenere depositato presso il Ministero dei lavori
pubblici, Servizio tecnico centrale, il catalogo aggiornato della loro
produzione contenente tutti i dati tecnici previsti dalle presenti norme, ivi
compresa l'eventuale saldabilità di cui al punto 2.2.6.
Per la qualificazione della
produzione i produttori devono sottoporsi agli adempimenti qui di seguito specificati
e produrre la documentazione relativa al Ministero dei lavori pubblici,
Servizio tecnico centrale che notifica al produttore l'avvenuto deposito ed
accerta la validità e la rispondenza della documentazione stessa anche
attraverso sopralluoghi, rilasciando apposito attestato:
1) Dimostrazione dell'idoneità del processo produttivo:
—
il
tipo di prodotti (tipo, dimensioni, composizione chimica);
—
le
condizioni generali della fabbricazione e dell'approvvigionamento dell'acciaio
e del prodotto intermedio (billette, vergella);
—
la
descrizione degli impianti di produzione;
—
l'organizzazione
del controllo interno di qualità con l'indicazione dei responsabili aziendali;
—
il
Laboratorio Ufficiale responsabile delle prove di controllo.
2) Controllo continuo interno di qualità della produzione condotto
su basi statistiche.
3) Verifica periodica della qualità da parte dei Laboratori
Ufficiali.
Ogni 6 mesi i produttori di cui
al primo comma sono tenuti inoltre ad inviare al Ministero dei lavori pubblici,
Servizio tecnico centrale, i seguenti documenti:
a) una dichiarazione attestante la permanenza
delle condizioni iniziali di idoneità del processo produttivo e
dell'organizzazione del controllo interno di qualità o le eventuali modifiche;
b) i risultati dei controlli interni eseguiti
negli ultimi 6 mesi, per ciascun tipo di prodotto, da cui risulti il quantitativo
di produzione, il numero delle prove e l'elaborazione statistica delle tensioni
di snervamento e di rottura;
c) i risultati dei controlli eseguiti dal
Laboratorio Ufficiale (certificati e loro elaborazione) nello stesso periodo di
cui al punto b), per le prove
meccaniche e chimiche;
d) il controllo della rispondenza degli
indici di aderenza di cui ai punti b)
e c) alle prescrizioni delle presenti
norme;
e) la documentazione di conformità
statistica, secondo una metodologia che deve essere dichiarata, delle tensioni
di snervamento e di rottura di cui ai punti b)
e c) tra loro e con le prescrizioni
contenute nelle presenti norme tecniche.
Il mancato rispetto delle
condizioni sopra indicate, accertato anche attraverso sopralluoghi, può comportare
la decadenza della qualificazione.
Tutte le forniture di acciaio
debbono essere accompagnate da un certificato di Laboratorio Ufficiale riferentesi
al tipo di armatura di cui trattasi e marchiate secondo quanto prescritto in
2.2.9. La data del certificato deve essere non anteriore di 3 mesi a quella di
spedizione. Tale periodo pur essere prolungato fino a 6 mesi qualora il
produttore abbia comunicato ufficialmente al Laboratorio Ufficiale incaricato
del controllo di avere sospeso la produzione, nel qual caso il certificato
dovrà essere accompagnato da copia di detta comunicazione. Qualora la sospensione
della produzione si protragga per oltre 5 mesi, la procedura di qualificazione
dovrà essere ripresa ab initio.
2.2.8.3. Prodotti provenienti dall'estero.
Gli adempimenti di cui al punto
2.2.8.2. si applicano anche ai prodotti provenienti dall'estero.
Per i prodotti provenienti da
Paesi della Comunità economica europea nei quali sia in vigore una certificazione
di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità competenti, il
produttore potrà, in alternativa a quanto previsto al primo comma, inoltrare al
Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale domanda intesa ad
ottenere il trattamento all'equivalenza della procedura adottata nel Paese di
origine depositando contestualmente la relativa documentazione per i prodotti
da fornire con il corrispondente marchio.
L'equivalenza della procedura di
cui al precedente comma è sancita con decreto del Ministero dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2.2.8.4. Controlli in cantiere o nel luogo di
lavorazione delle barre.
I controlli sono obbligatori e
devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri contemplati nelle prove a carattere
statistico di cui al punto 2.2.8.2. e allegati 4 e 5 in ragione di 3 spezzoni,
marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di diametri per
ciascuna partita prescelta, sempreché il marchio e la documentazione di
accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento.
In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri della
partita. Le prove si effettuano presso un Laboratorio Ufficiale e riguardano la
resistenza e la duttilità. I valori caratteristici delle grandezze fy o f(0,2) e ft
si valutano detraendo dalla media dei corrispondenti valori, riferiti ad uno
stesso diametro, rispettivamente 10 N/mm2 per fy o f(0,2)
e 20 N/mm2 per ft.
Qualora il risultato non sia
conforme a quello dichiarato dal produttore, il direttore dei lavori disporrà
la ripetizione della prova su sei ulteriori campioni dello stesso diametro; in
tal caso dalle medie dei nove valori si detraggono rispettivamente 20 N/mm2
per fy o f(0,2) e 30 N/mm2.
Ove anche da tale accertamento i limiti dichiarati non risultino rispettati, il
controllo deve estendersi, previo avviso al produttore, a 25 campioni,
applicando ai dati ottenuti la formula generale valida per controlli in
stabilimento (Cfr. Allegati 4 e 5).
L'ulteriore risultato negativo
comporta l'inidoneità della partita e la trasmissione dei risultati al produttore,
che sarà tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici della
sua produzione. Analoghe norme si applicano ai controlli di duttilità, aderenza
e distacco al nodo saldato: un singolo risultato negativo sul primo prelievo
comporta l'esame di sei nuovi spezzoni dello stesso diametro, un ulteriore
singolo risultato negativo comporta l'inidoneità della partita.
Inoltre il direttore dei lavori
dovrà comunicare il risultato anomalo sia al Laboratorio Ufficiale incaricato
del controllo in stabilimento che al Ministero dei lavori pubblici, Servizio
tecnico centrale.
I certificati relativi alle prove
meccaniche degli acciai devono riportare l'indicazione del marchio identificativo
di cui al successivo punto 2.2.9., rilevato a cura del Laboratorio incaricato
dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero
sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli
depositati presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale,
dovrà essere riportata specifica annotazione sul certificato di prova.
2.2.8.5. Tolleranze.
Nei calcoli statici si adottano
di norma le sezioni nominali. Le sezioni effettive non devono risultare inferiori
al 98% di quelle nominali.
Qualora le sezioni effettive
risultassero inferiori a tale limite, nei calcoli statici si adotteranno le
sezioni effettive. Per barre ad aderenza migliorata non è comunque ammesso
superare le tolleranze indicate nel prospetto 5‑I.
Prospetto 5‑I
|
Diametro
nominale, mm |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
|
Tolleranza
in % sulla sezione ammessa per l’impiego |
±10 |
±10 |
±9 |
±8 |
±8 |
±8 |
±8 |
±6 |
±6 |
±6 |
±6 |
|
Diametro
nominale, mm |
22 |
24 |
25 |
26 |
28 |
30 |
|
|
|
|
|
|
Tolleranza
in % sulla sezione ammessa per l’impiego |
±5 |
±5 |
±5 |
±5 |
±5 |
±5 |
|
|
|
|
|
Nell'elaborazione dei risultati
sperimentali ottenuti in laboratorio si opera comunque sulle sezioni effettive
delle barre lisce e sulle sezioni delle barre equipesanti per barre e fili
trafilati ad aderenza migliorata.
Per i fili di acciaio trafilati e
per i fili delle reti e dei tralicci la tolleranza sulle sezioni ammesse per
l'impiego è di ± 4% per tutti i diametri.
2.2.9. Marchiatura per identificazione.
Tutti i produttori di barre lisce
o ad aderenza migliorata, di fili, di reti e di tralicci devono procedere ad
una marchiatura del prodotto fornito, dalla quale risulti, in modo
inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al
tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
A tali produttori è fatto obbligo
di depositare il «marchio» (nervatura e marchiatura) presso il Ministero dei
lavori pubblici, Servizio tecnico centrale.
2.3. Acciaio da
cemento armato precompresso.
2.3.1. Generalità.
Le prescrizioni seguenti si
riferiscono agli acciai per armature da precompressione forniti sotto forma di:
Filo:
prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;
Barra:
prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di
elementi rettilinei;
Treccia:
gruppi di 2 e 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse
longitudinale; passo e senso di avvolgimento dell'elica sono eguali per tutti i
fili della treccia;
Trefolo:
gruppi di fili avvolti ad elica in uno o più strati intorno ad un filo
rettilineo disposto secondo l'asse longitudinale dell'insieme e completamente
ricoperto dagli strati. Il passo ed il senso di avvolgimento dell'elica sono
eguali per tutti i fili di uno stesso strato.
I fili possono essere lisci,
ondulati, con impronte, tondi o di altre forme; vengono individuati mediante il
diametro nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione
circolare equipesante. Non è consentito l'uso di fili lisci nelle strutture
precompresse ad armature pre‑tese.
Le barre possono essere lisce, a
filettatura continua o parziale, con risalti; vengono individuate mediante il
diametro nominale.
2.3.2. Composizione chimica.
Il produttore deve controllare la
composizione chimica e la struttura metallografica al fine di garantire le
proprietà meccaniche prescritte.
2.3.3. Grandezze geometriche e meccaniche. controlli.
Le grandezze qui di seguito
elencate: F, A, fptk, fpyk, fp(0,2)k, fp(1)k,
l, Ep, N, a(l80°) ed
eventualmente L e r debbono fare oggetto di garanzia da parte
del produttore ed i corrispondenti valori garantiti figurare nel catalogo del
produttore stesso.
Il controllo sarà eseguito
secondo le modalità e le prescrizioni indicate nei punti successivi e
nell'Allegato 3.
Pertanto i valori delle
grandezze:
— Ø,
A, Ep saranno confrontati con quelli che derivano
dall’applicazione, ai valori nominali delle tolleranze prescritte
rispettivamente ai punti 3.1 e 3.6 dell’Allegato 3:
— fptk, fpyk, fp(0,2)k,
fp(1)k, ottenuti
applicando ai valori singoli di fpt,
fpy, fp(0,2), fp(1),
le formule di cui ai punti 1. e 2. dell’Allegato 3, saranno confrontati con i
corrispondenti valori garantiti che figurano nel catalogo del produttore;
— l, N,
a(180°) saranno
confrontati con quelli prescritti rispettivamente ai punti 3.3, 3.8 e 3.9
dell'Allegato 3;
— L e r
saranno confrontati con i valori che, eventualmente, figurano nel catalogo del
produttore .
Si prenderà inoltre in
considerazione la forma del diagramma sforzi deformazioni.
Le presenti norme prevedono due
forme di controllo:
— controlli
obbligatori nello stabilimento di produzione;
— controlli
facoltativi in cantiere o nel luogo di formatura dei cavi.
I controlli eseguiti in
stabilimento si riferiscono a lotti di fabbricazione. I controlli eseguiti in
cantiere si riferiscono a lotti di spedizione.
Lotti di spedizione: lotti al massimo di 30 t, spediti in un'unica volta, costituiti da
prodotti aventi grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di
formazione).
Lotti di fabbricazione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (numero di rotolo finito, della
bobina di trefolo e del fascio di barre). Un lotto di fabbricazione deve avere
grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) ed essere
compreso tra 30 e 100 tonnellate.
Il produttore dovrà accompagnare
tutte le spedizioni con un proprio certificato di controllo riferentesi ad un
numero di prove almeno pari a quello indicato nella colonna 4 della tabella 1
dell'Allegato 3.
Ai produttori di acciaio per
c.a.p. è fatto obbligo di tenere depositato presso il Ministero dei lavori pubblici,
Servizio tecnico centrale, il catalogo aggiornato della produzione, contenente
tutti i dati tecnici secondo le prescrizioni delle presenti norme.
Per la qualificazione della
produzione i produttori devono sottoporsi agli adempimenti qui di seguito specificati
e produrre la documentazione relativa al Ministero dei lavori pubblici,
Servizio tecnico centrale, che notifica al produttore l'avvenuto deposito ed
accerta la validità e la rispondenza della documentazione stessa anche
attraverso sopralluoghi, rilasciando apposite attestato:
1) Dimostrazione dell'idoneità del processo produttivo:
— il
tipo di prodotti (tipo, dimensioni, composizione chimica);
— le
condizioni generali della fabbricazione e dell'approvvigionamento dell'acciaio
e del prodotto intermedio (billette, vergella);
— la
descrizione degli impianti di produzione;
— l'organizzazione
del controllo interno di qualità con l'indicazione dei responsabili aziendali;
— il
Laboratorio Ufficiale responsabile delle prove di controllo;
2) Controllo continuo interno di qualità della produzione condotto
su basi statistiche;
3) Verifica periodica della qualità da parte dei Laboratori
Ufficiali.
Ogni 6 mesi i produttori sono
tenuti inoltre ad inviare al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale,
i seguenti documenti:
a) una dichiarazione attestante la permanenza
delle condizioni iniziali di idoneità del processo produttivo e
dell'organizzazione del controllo interno di qualità o le eventuali modifiche;
b) i risultati dei controlli interni eseguiti
negli ultimi 6 mesi, per ciascun tipo di prodotto, da cui risulti il
quantitativo di produzione, il numero delle prove e l'elaborazione statistica
delle tensioni limite e di rottura;
c) i risultati dei controlli eseguiti dal Laboratorio Ufficiale
(certificati e loro elaborazione) nello stesso periodo di cui al punto b), per le prove meccaniche e chimiche;
d) la documentazione di conformità
statistica, secondo una metodologia che deve essere dichiarata, delle tensioni
limite e di rottura di cui ai punti b)
e c) tra loro e con le prescrizioni
contenute nelle presenti norme tecniche;
e) il controllo della rispondenza delle
verifiche di rilassamento e di fatica, qualora per tali grandezze sia stata
richiesta la qualificazione, di cui ai punti b) e c) alle prescrizioni
delle presenti norme.
Il mancato rispetto delle
condizioni sopra indicate, accertato anche attraverso sopralluoghi, pur comportare
la decadenza della qualificazione.
2.3.3.1. Controlli in stabilimento.
I produttori di acciai per
armature da precompressione debbono sottoporre la loro produzione, presso i
propri stabilimenti, a prove a carattere statistico, seguendo le prescrizioni
di cui al punto 2.3.3.
I produttori dovranno
contrassegnare cronologicamente la loro produzione numerando i lotti di fabbricazione.
Per ciascun lotto saranno tenuti ad eseguire presso lo stabilimento di
produzione controlli continuativi geometrici e meccanici dei quali riporteranno
i risultati in appositi registri.
Tutte le forniture di acciaio
debbono essere accompagnate da un certificato di un Laboratorio Ufficiale riferentesi
al tipo di armatura di cui trattasi e munite di un sigillo sulle legature con
il marchio del produttore, secondo quanto indicato al punto 2.3.5. La data del
certificato deve essere non anteriore di 3 mesi alla data di spedizione.
Limitatamente alla resistenza a fatica e al rilassamento il certificato è
utilizzabile se ha data non anteriore di un anno alla data di spedizione.
Tale periodo può essere
prolungato fino a 6 mesi qualora il produttore abbia comunicato ufficialmente al
laboratorio incaricato del controllo di avere sospeso la produzione; nel qual
caso il certificato dovrà essere accompagnato da copia di detta comunicazione.
Qualora la sospensione della
produzione si prolunghi per oltre 5 mesi, la procedura di qualificazione dovrà
essere ripresa ab initio.
Il certificato può essere
utilizzato senza limitazione di tempo per i lotti cui si riferiscono le prove
citate nel certificato stesso.
2.3.3.2. Controlli in cantiere o nel luogo di
formazione dei cavi.
Il direttore dei lavori in
cantiere o il tecnico responsabile dell'officina di formazione dei cavi, che
assume a tale riguardo le responsabilità attribuite dalla legge al direttore
dei lavori, deve controllare che si possano individuare in modo
incontrovertibile l’origine e le caratteristiche del materiale. E’ inoltre
responsabilità del tecnico responsabile dell'officina di formazione dei cavi di
documentare al direttore dei lavori la provenienza e le caratteristiche ed il
marchio del materiale stesso.
Qualora il direttore dei lavori o
il tecnico responsabile dell'officina di formazione dei cavi ritenesse di ricontrollare
forniture di acciai che rispondano ai requisiti di cui sopra, valgono le
seguenti norme.
Effettuato un prelievo, in
cantiere o nel luogo di formazione dei cavi, di dieci saggi provenienti da una
stessa fornitura ed appartenenti ad una stessa categoria si determinano,
mediante prove effettuate presso un Laboratorio Ufficiale, i corrispondenti
valori medi gmn di fpt, fpy, fp(0,2),
fp(1) ed i relativi scarti
quadratici medi sn e si
controllano inoltre le grandezze Ø, A,
N, l, Ep, a(180°).
I risultati delle prove vengono
considerati compatibili con quelli ottenuti in stabilimento se le grandezze Ø, A, I,
Ep, N, a(180°) rispettano le prescrizioni di cui all'Allegato 3,
punto 3. e se:
— per le tensioni di rottura fpt:
gmn ³ 1,03 fptk
sn £ 0,05 fptk
— per le grandezze fpy, fp(0,2), fp(1):


nelle quali i valori caratteristici sono quelli garantiti
che figurano nel catalogo del produttore.
Se tali diseguaglianze non sono
verificate, o se non sono rispettate le prescrizioni di cui all'Allegato 3 si ripeteranno,
previo avviso al produttore, le prove su altri 10 saggi.
L'ulteriore risultato negativo
comporta l'inidoneità della partita e la trasmissione dei risultati al produttore,
che sarà tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici della
sua produzione.
Inoltre il direttore dei lavori
dovrà comunicare il risultato anomalo sia al Laboratorio Ufficiale incaricato
del controllo in stabilimento che al Ministero dei lavori pubblici, Servizio
tecnico centrale.
I certificati relativi alle prove
(meccaniche) degli acciai devono riportare l'indicazione del marchio identificativo
di cui al successivo punto 2.3.5., relativo a cura del Laboratorio incaricato
dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero
sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli
depositati presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale,
dovrà essere riportata specifica annotazione sul certificato di prova.
2.3.3.3. Prodotti provenienti dall'estero.
Gli adempimenti di cui ai punti
2.3.3.1. e 2.3.3.2. si applicano anche ai prodotti provenienti dall'estero.
Per i prodotti provenienti da
Paesi della Comunità economica europea nei quali sia in vigore una certificazione
di idoneità tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorità competenti, il
produttore potrà, in alternativa a quanto previsto al primo comma, inoltrare al
Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, domanda intesa ad
ottenere il riconoscimento dell'equivalenza della procedura adottata nel Paese
di origine, depositando contestualmente la relativa documentazione per i
prodotti da fornire con il corrispondente marchio.
L'equivalenza della procedura di
cui al precedente comma è sancita con decreto del Ministero dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2.3.4. Requisiti.
Gli acciai possono essere forniti
in rotoli (fili, trecce, trefoli), in bobine (trefoli), in fasci (barre).
I fili debbono essere forniti in
rotoli di diametro tale che, all'atto dello svolgimento, allungati al suolo su
un tratto di 10 m non presentino curvatura con freccia superiore a 400 mm; il
produttore deve indicare il diametro minimo di avvolgimento.
Ciascun rotolo di filo liscio,
ondulato o con impronte dovrà essere esente da saldature.
Sono ammesse le saldature di fili
destinati alla fabbricazione di trecce e di trefoli se effettuate prima della
trafilatura; per trefoli sono ammesse saldature anche durante l'operazione di
cordatura purché tali saldature siano opportunamente distanziate e sfalsate.
2.3.4.1. Condizioni
degli acciai all'atto della posa in opera.
All'atto della posa in opera gli
acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali
visibili, pieghe.
E' tollerata un'ossidazione che
scompaia totalmente mediante sfregamento con un panno asciutto.
Non è ammessa in cantiere alcuna
operazione di raddrizzamento.
2.3.4.2. Prelievo
dei saggi.
I saggi destinati ai controlli
non debbono essere avvolti con diametro inferiore a quello della bobina o rotolo
di provenienza.
I saggi debbono essere prelevati
con le lunghezze richieste dal Laboratorio Ufficiale di destinazione ed in
numero sufficiente per eseguire eventuali prove di controllo successive.
I saggi debbono essere
adeguatamente protetti nel trasporto.
2.3.5. Marchiatura per identificazione.
Tutti i produttori di acciaio per
armatura da precompressione debbono munire le loro forniture di un sigillo
nelle legature contenente il marchio del produttore da cui risulti, in modo
inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, alle
caratteristiche dell'acciaio.
A tali produttori è fatto obbligo
di depositare il «marchio» presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio
tecnico centrale.
2.3.6. Cadute di tensione per rilassamento.
In assenza di dati sperimentali
afferenti al lotto considerato, la caduta di tensione per rilassamento a tempo
infinito Δsr¥ ad un temperatura di 20 °C
e per una tensione iniziale sspi = 0,75 fptk può assumersi pari ai seguenti valori:
|
tipo di armatura |
Δσ r ¥ |
|
Filo trafilato |
0,15 sspi |
|
Treccia |
0,20 sspi |
|
Trefolo |
0,18 sspi |
|
Barra laminata |
0,12 sspi |
Si ammette che, al variare della
tensione iniziale, la caduta per rilassamento vari con legge parabolica e che
il relativo diagramma, tracciato in funzione di sspi, abbia ordinata nulla e tangente
orizzontale per sspi = 0,5 fptk.
La caduta a tempo infinito può
altresì valutarsi partendo dalla media delle cadute misurate su almeno due
campioni sottoposti a prove di rilassamento a 120 ore, applicando
l'espressione:
Dsr¥ = 3 Dsr120 + 0,03 (sspi - 0,5 fptk)
(valida per sspi ³ 0,5 fptk)
Si opererà di regola con:
sspi = 0,75 fptk
e, in mancanza di più precisi dati sperimentali, si
ammetterà che la caduta vari in funzione di sspi con la suddetta legge
parabolica. Partendo dai risultati di prova a 120 ore non possono comunque
assumersi cadute inferiori alla metà di quelle indicate nel precedente
capoverso.
Per le barre si rispetterà
comunque il limite sspi £ 0,85 fpyk.
Qualora si disponga di prove a
lunga durata, la caduta per rilassamento a tempo infinito
Dsr¥ = Dsrt + C (Dsrt - Dsr1000)
dove Dsr1000 e Dsrt sono rispettivamente le cadute
per rilassamento di catalogo per 1000 ore e per tempo t³2000 ore; C è un coefficiente dato dalla seguente tabella:
|
t in ore |
C
|
|
2000 |
9 |
|
5000 |
3 |
|
10000 |
1,5 |
Per tenere conto dell'influenza
del valore della tensione iniziale si potrà sia operare per sspi = 0,75 fptk ed adottare la legge di variazione parabolica sopra
indicata, sia operare sulle tre tensioni 0,55 fptk, 0,65 fptk,
0,75 fptk e dedurne una
legge di variazione sperimentale.
Il rilassamento di armature che
subiscono un ciclo termico dopo la messa in tensione è opportuno venga valutato
sperimentalmente.
3. COLLAUDO
STATICO.
3.1. Prescrizioni generali.
Il collaudo di. cui all'art. 7
della legge 5 novembre 1971, n. 1086, oltre al controllo del corretto adempimento
delle prescrizioni formali di cui agli artt. 4, 6 e 9 della legge medesima,
nonché dell'art. 5 ove il collaudo sia stato affidato in corso d'opera, dovrà
comprendere i seguenti adempimenti tecnici:
a) ispezione generale dell'opera nel suo
complesso con particolare riguardo a quelle strutture o parti di strutture più
significative da confrontare con i disegni esecutivi depositati in cantiere;
b) esame dei certificati delle prove sui
materiali, articolato:
— nell'accertamento
del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità al presente decreto a
quanto fissato dagli allegati dello stesso;
— nel
controllo che i risultati elaborati delle prove siano compatibili con i criteri
di accettazione fissati nei sopracitati allegati;
c) esame dei certificati di cui ai punti
2.2.8.2. e 2.3.3.1.;
d) controllo dei verbali delle eventuali
prove di carico fatte eseguire dal direttore dei lavori;
e) esame dell'impostazione generale della
progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate.
Inoltre, nell'ambito della
propria discrezionalità, il collaudatore potrà richiedere:
A) di effettuare quegli accertamenti utili per formarsi il
convincimento della sicurezza dell'opera, quali:
— prove
di carico da eseguirsi secondo le modalità previste nel successivo punto 3.2.;
— saggi
diretti sui conglomerati con prelievi di campioni e controllo delle armature;
— controlli
non distruttivi sulle strutture;
B) documentazioni integrative di progetto.
3.2. Prove di
carico.
Le prove di carico, ove ritenute
necessarie dal collaudatore, rispetteranno le modalità sottoindicate, e non
potranno avere luogo prima che sia stata raggiunta la resistenza che
caratterizza la classe di conglomerato prevista e, in mancanza di precisi
accertamenti al riguardo, non prima di 28 giorni dalla ultimazione del getto.
Il programma delle prove deve
essere sottoposto al direttore dei lavori ed al progettista e reso noto al costruttore.
Le prove di carico si devono
svolgere con le modalità indicate dal collaudatore che se ne assume la piena
responsabilità, mentre, per quanto riguarda la loro materiale attuazione e in
particolare per le eventuali puntellazioni precauzionali, è responsabile il
direttore dei lavori.
I carichi di prova devono essere,
di regola, tali da indurre le sollecitazioni massime di esercizio per combinazioni
rare. In relazione al tipo della struttura ed alla natura dei carichi le prove
devono essere convenientemente protratte nel tempo.
L'esito della prova potrà essere
valutato sulla base dei seguenti elementi:
— le
deformazioni si accrescano all'incirca proporzionalmente ai carichi;
— nel
corso della prova non si siano prodotte lesioni, deformazioni o dissesti che
compromettano la sicurezza o la conservazione dell'opera;
— la
deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi
una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti
iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova. Nel caso
invece che tale limite venga superato, prove di carico successive accertino che
la struttura tenda ad un comportamento elastico;
— la
deformazione elastica risulti non maggiore di quella calcolata.
Nel calcolo si terrà conto di
quanto indicato al punto 2.1.3. e della eventuale presenza di microfessurazioni
del calcestruzzo.
Quando le opere siano ultimate
prima della nomina del collaudatore, le prove di carico possono essere eseguite
dal direttore dei lavori, che ne redige verbale sottoscrivendolo assieme al
costruttore. E’ facoltà del collaudatore controllare, far ripetere ed integrare
le prove precedentemente eseguite.
Sezione II
Calcolo ed esecuzione
4. NORME DI
CALCOLO.
4.0. Generalità.
Le verifiche devono essere
condotte sia nei riguardi degli stati limite di esercizio sia nei riguardi
degli stati limite ultimi.
Per tener conto delle incertezze
sui dati disponibili il metodo semi‑probabilistico comporta l'assunzione
di valori caratteristici sia per le resistenze dei materiali che per l'entità
delle azioni. Essi sono: per le resistenze dei materiali i frattili di ordine
0,05 delle rispettive distribuzioni statistiche e si indicano con fk; per le azioni permanenti
e la forza di pre‑tensione i frattili di ordine 0,95 ovvero quelli di
ordine 0,05 a seconda che i valori rilevanti ai fini della sicurezza siano
quelli più elevati ovvero quelli più bassi; per le azioni variabili nel tempo i
valori caratteristici sono associati ad idonei periodi di ritorno delle stesse
in relazione al periodo di vita fissato per la struttura.
I valori caratteristici vengono
poi trasformati in valori di calcolo mediante l'applicazione di opportuni coefficienti.
Si verifica quindi che gli
effetti delle azioni di calcolo non superino quelli compatibili con lo stato
limite considerato.
Le verifiche di cui ai successivi
punti si applicano al c.a. ordinario, al cemento armato precompresso ed a
quello parzialmente precompresso.
4.0.1. Azioni di calcolo.
Si adotteranno le azioni di
progetto, e relative combinazioni, indicate al punto 7 della Parte Generale.
4.0.2. Resistenze di calcolo.
Le resistenze di calcolo fd si valutano mediante
l'espressione
![]()
assumendo per il coefficiente gm i valori indicati nel prospetto
6‑I.
In particolare la resistenza di
calcolo del calcestruzzo fcd
risulta pari a:
![]()
PROSPETTO 6-I
|
Stati limite |
Acciaio γs |
Calcestruzzo γc |
|
ultimi |
1,15 |
1,5 per c.a.p. |
|
|
|
1,6 per c.a. e c.a. con precompressione parziale |
|
di esercizio |
1,0 |
1,0 |
Per spessori minori di 5 cm il
coefficiente gc va maggiorato del 25%.
4.1. Calcolo delle
sollecitazioni.
4.1.1. Strutture costituite da elementi
monodimensionali.
La determinazione delle
sollecitazioni nelle strutture iperstatiche può effettuarsi a mezzo di:
—
calcolo
non lineare;
—
calcolo
elastico‑lineare senza ridistribuzioni;
—
calcolo
elastico‑lineare con ridistribuzioni.
4.1.1.1. Calcolo non lineare.
Il calcolo allo stato limite
ultimo deve essere effettuato per la combinazione di azioni piќ
sfavorevole. Per tale situazione si immagina tuttavia convenzionalmente di
raggiungere lo stato limite mediante un unico accrescimento proporzionale delle
azioni applicate.
Le condizioni di compatibilità si
esprimono di regola attribuendo a ciascuna sezione una legge momenti/curvature,
ed integrando le curvature lungo l'asse degli elementi.
Le leggi momenti/curvature devono
rappresentare in modo adeguato il comportamento a breve durata di elementi
strutturali supposti costituiti da materiali aventi le resistenze fk introdotte nel progetto.
Nei casi usuali si potrà anche
procedere concentrando le rotazioni anelastiche nelle sezioni critiche.
Nel caso di elementi soggetti
prevalentemente a flessione, si possono anche adottare schematizzazioni trilineari
della legge momenti/rotazioni (M/a) di ciascuna sezione critica, rappresentando i tre lati
le seguenti tre fasi:
—
fase
elastica lineare;
—
fase
fessurata;
—
fase
plastica.

Fig. 1‑I
La rotazione plastica Jpl da supporre localizzata nella sezione critica, può
dedursi dal precedente diagramma empirico (valido per sezioni rettangolari od a
T), in funzione della posizione x/d dell'asse neutro a rottura.
4.1.1.2. Calcolo elastico lineare senza
ridistribuzioni.
Il calcolo elastico lineare può
essere utilizzato sia per gli stati limite di esercizio, sia per lo stato
limite ultimo; in quest'ultimo caso occorre evitare situazioni di
fragilitа locale nella struttura. Ad esempio in elementi come quelli
definiti nel terzo comma del punto 4.1.1.3. il rapporto x/d non deve, di regola,
essere maggiore, nella sezione critica, di:
= 0,45 per calcestruzzo di resistenza fck £ 35,
= 0,35 per calcestruzzo di resistenza fck > 35,
a meno di realizzare particolari disposizioni di armatura
(ad esempio confinamento).
4.1.1.3. Calcolo elastico lineare con
ridistribuzioni.
Per la progettazione delle
strutture a telaio di caratteristiche correnti si possono giustificatamente
assumere in talune sezioni dei momenti dMe ridotti, rispetto ai momenti Me,
derivanti dal calcolo elastico lineare, a condizione che nelle altre parti
della struttura siano considerate le corrispondenti variazioni necessarie per
garantire l'equilibrio.
Deve essere presa in conto
l'eventuale influenza delle ridistribuzioni dei momenti su tutti gli aspetti
del calcolo. Tali aspetti includono la flessione, il taglio, l'ancoraggio, le
interruzioni delle armature e la fessurazione.