DECRETO MINISTERIALE
11 MARZO 1988.
«Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione.»
IL MINISTRO
DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO
CON
IL MINISTRO
DELL’INTERNO
Vista la legge 2 febbraio 1974, n.
64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche;
Ritenuto che, in forza dell’art. 1
della citata legge n, 64/1974, devono essere emanate norme tecniche per la
disciplina delle costruzioni, norme che, ai sensi del secondo comma dello
stesso articolo, possono essere modificate o aggiornate ogni qual volta
occorre;
Visto il decreto ministeriale 21
gennaio 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 7 febbraio 1981 relativo a “Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri e le prescrizioni per la
progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di fondazione”;
Ritenuto che, le suddette norme
tecniche di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 1981 devono essere
modificate ed aggiornate;
Visto il nuovo testo delle norme
tecniche in oggetto predisposto dal servizio tecnico centrale, testo sul quale,
sentito il Consiglio nazionale delle Ricerche, ha espresso parere favorevole
l’assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto n.
188 del 26 settembre 1986;
Espletata la procedura di cui alla
legge 21 giugno 1986 n. 317 in attuazione alla direttiva CEE n, 83/189;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate le norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre
e delle opere di fondazione, di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, predisposte
dal servizio tecnico centrale ed allegate al presente decreto.
Art. 2.
Le anzidette norme entrano in
vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 3.
In via transitoria continuano ad
applicarsi le norme di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 1981 per le opere
in corso, per le opere per le quali sia stato stipulato regolare contratto, per
le opere per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per l’appalto, per
le opere comprendenti strutture disciplinate dalla legge n, 1086/71 per le
quali è stata già presentata la denuncia ai sensi dell’art. 4 della legge
stessa.
Roma, addì 11 marzo 1988
Il Ministro dei lavori pubblici
DE
ROSE
Il Ministro dell’interno
FANFANI
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e
le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
A.
disposizioni generali.
A.1. Oggetto e
scopo delle norme.
Con le presenti norme si
stabiliscono i principali criteri da seguire:
per il progetto e per l’esecuzione di indagini sui terreni, intesi quali
terre o rocce nella loro sede;
per il progetto, per la costruzione e per il collaudo di opere di
fondazione, opere di sostegno, manufatti di materiali sciolti, manufatti
sotterranei;
per lo studio della stabilità dei pendii naturali;
per il progetto di stabilizzazione dei pendii naturali e per il progetto
di scavi; per il progetto delle discariche e delle colmate; per il progetto di
interventi di consolidamento di ammassi di terreni e rocce; per il progetto
degli interventi di ristrutturazione e consolidamento di esistenti strutture di
fondazione e di sostegno; per lo studio di fattibilità di opere e di insiemi di
opere e relativi interventi nel sottosuolo che interessano grandi aree o grandi
volumi di terreno, nonché per lo studio e la valutazione degli effetti di
emungimenti di fluidi dal sottosuolo e di perturbazione del regime delle
pressioni interstiziali.
I principi ed i criteri hanno lo
scopo di garantire la sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni e
di assicurare in generale la stabilità del territorio sul quale si inducono
sollecitazioni e deformazioni.
Le presenti norme si applicano a
tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della
Repubblica, come disposto dall’art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ivi
comprese le zone dichiarate sismiche ai sensi dell’art. 3, titolo II , della
citata legge. Le presenti norme valgono anche per le opere speciali di cui al
punto D dell’art.1 della sopra
richiamata legge, salvo quanto disposto dalle norme tecniche relative alle
singole categorie di opere speciali.
Per quanto attiene al calcolo ed al
dimensionamento delle strutture e dei manufatti considerati nelle presenti
norme, ai relativi materiali, ai procedimenti e metodi costruttivi si rimanda
alle vigenti norme specifiche e in particolare alle norme emanate in
applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086, salvo quanto diversamente
prescritto nelle sezioni seguenti.
A.2. Prescrizioni generali.
Le scelte di progetto, i calcoli e
le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del
sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove.
I calcoli di progetto devono
comprendere le verifiche di stabilità e le valutazioni del margine di sicurezza
nei riguardi delle situazioni ultime che possono manifestarsi sia nelle fasi
transitorie di costruzione sia nella fase definitiva per l’insieme
manufatto-terreno. Le situazioni di esercizio tenendo conto delle possibili
variazioni di sollecitazione e deformazione, devono ugualmente essere
verificate con la dovuta sicurezza. La scelta dei coefficienti di sicurezza
deve essere motivata in rapporto al grado di approfondimento delle indagini sui
terreni, all’affidabilità della valutazione delle azioni esterne, tenuto conto
del previsto processo costruttivo e dei fattori ambientali. L’assunzione di
valori inferiori a quelli prescritti nei capitoli successivi deve essere
giustificata con una analisi documentata.
Il progetto deve comprendere anche
una valutazione dei prevedibili spostamenti dell’insieme opera-terreno, nonché
un giudizio sull’ammissibilità di tali spostamenti in rapporto alla sicurezza e
funzionalità del manufatto e di quelli ad esso adiacenti.
L’intensità e la direzione delle
azioni statiche e dinamiche da considerare nei calcoli geotecnici deve essere
stabilita sulla base di una analisi che tenga conto della probabilità e della
frequenza di applicazione, del tempo di permanenza, della natura dei terreni
presenti nel sottosuolo e del tipo di opera.
In presenza di azioni indotte da
sismi si adotteranno i criteri di valutazione del carico limite e del relativo
coefficiente di sicurezza prescritti dalle norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche (D.R. 19 giugno 1984).
Nel progetto devono essere
considerate le fasi e le modalità costruttive.
In corso d’opera si deve
controllare la rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in
progetto e la situazione effettiva, differendo di conseguenza il progetto
esecutivo.
Nel caso di costruzioni di modesto
rilievo in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opere-terreno, che
ricadono in zone già note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può
essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa
responsabilmente essere basata la progettazione.
In questo caso i calcoli geotecnici
di stabilità e la valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma la
idoneità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita
relazione.
A.3. Elaborati geotecnici e geologici.
I risultati delle indagini, degli
studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti in una relazione
geotecnica, parte integrante degli atti progettuali.
Nei casi in cui le presenti norme
prescrivano uno studio geologico, deve essere redatta anche una relazione
geologica che farà parte integrante degli atti progettuali.
A.4. Collaudo.
Il collaudo dovrà accertare la
rispondenza delle opere eseguite alle previsioni progettuali e la rispondenza
della esecuzione alla presente normativa, tenendo conto di tutti i dati
rilevati prima e durante la costruzione.
Ulteriori indagini e prove saranno
effettuate nel corso del collaudo, se ritenute necessarie al fine di accertare
l’idoneità dell’opera all’uso cui è destinata.
B.
indagini geotecniche.
B.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme riguardano il progetto
e l’esecuzione delle indagini geotecniche. Queste indagini hanno lo scopo di
raccogliere tutti i dati qualitativi e quantitativi occorrenti per il progetto
e per il controllo del comportamento dell’opera nel suo insieme ed in rapporto
al terreno.
B.2. Indagini nelle fasi di progetto e di costruzione.
Nelle fasi preliminari della
progettazione si potrà far riferimento a informazioni di carattere geologico e
a dati geotecnici deducibili dalla letteratura oppure noti attraverso indagini
eseguite precedentemente sulla medesima area.
Per il progetto di massima dovranno
essere effettuate indagini geologiche e geotecniche per valutare la stabilità
di insieme della zona, prima ed a seguito della costruzione dell’opera in
progetto, e per individuare i problemi che la natura e le caratteristiche
geotecniche dei terreni pongono nelle scelte delle soluzioni progettuali e dei
corrispondenti procedimenti costruttivi anche per confrontare le soluzioni possibili.
Nella fase di progetto esecutivo le
indagini devono essere dirette ad approfondire la caratterizzazione geotecnica
qualitativa e quantitativa del sottosuolo per consentire la scelta della
soluzione progettuale, di eseguire i calcoli di verifica e definire i
procedimenti costruttivi.
Per i manufatti di materiali
sciolti, l’indagine deve comprendere anche la ricerca e lo studio dei materiali
da impiegare nella costruzione.
Le indagini, gli studi ed i rilievi
devono essere portati a termine nei tempi utili alla compilazione del progetto,
salvo successivi sviluppi in relazione alle esigenze della fase costruttiva.
La validità delle ipotesi progetto
dovrà essere controllata durante la costruzione considerando, oltre ai dati
raccolti in fase di progetto, anche quelli ottenuti con misure ed osservazioni
nel corso dei lavori per adeguare, eventualmente, l’opera alle situazioni
riscontrate.
B.3. Ampiezza dell’indagine.
Lo studio geotecnico deve essere
esteso alla parte del sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente,
dalla costruzione del manufatto e che influenza il comportamento del manufatto
stesso (volume significativo).
L’ampiezza dell’indagine deve
perciò essere proporzionata alle dimensioni, al tipo, alle caratteristiche
strutturali, all’importanza dell’opera, alla complessità del sottosuolo ed allo
stato delle conoscenze sulla zona in esame.
B.4. Mezzi di indagine.
Il programma delle indagini deve
essere formulato in base alla prevedibile costituzione del sottosuolo, tenuto
conto dei problemi in esame.
I mezzi di indagine devono essere
scelti caso per caso in relazione alla natura ed alla successione dei terreni
nel sottosuolo, alle finalità ed alle caratteristiche dell’opera.
Le indagini geotecniche comprendono
tra l’altro perforazioni di sondaggi o scavi, prelievo di campioni, rilievo
delle falde acquifere, prove in situ, prove in laboratorio, prospezioni
geofisiche.
Il programma deve essere
sufficientemente flessibile per conseguire eventuali modifiche conseguenti alle
conoscenze che si otterranno nel corso delle indagini.
B.5. Relazioni sulle indagini.
I risultati delle indagini devono
essere oggetto di apposite relazioni, parte integrante del progetto. Queste
devono comprendere ed illustrare tutti i dati obiettivi e sviluppare le elaborazioni
ed i calcoli necessari alò fine di giungere alle scelte progettuali ed alle
verifiche prescritte al punto A.2 e
nelle sezioni seguenti.
La relazione geologica è prescritta
per le opere a cui fanno riferimento le sezioni E, F, G, H,
I, L, M e O , della presente normativa e per le
aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli particolari.
Essa deve comprendere ed illustrare
la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell’origine e natura
dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro
degradabilità, i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli eventuali
processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali, deve precisare inoltre
i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle
superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica
superficiale e sotterranea.
La relazione geotecnica sulle
indagini è prescritta per tutte le opere oggetto delle presenti norme. Essa
deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell’area interessata, i
criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di
laboratorio e le tecniche adottate, nonché la scelta dei parametri geotecnici
di progetto, riferiti alle caratteristiche della costruenda opera, ed il
programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per la
successiva fase esecutiva.
Le relazioni devono essere
corredate degli elaborati grafici e
della documentazione delle indagini in sito ed in laboratorio necessari per la
chiara comprensione dei risultati.
La caratterizzazione geotecnica e
la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti. A tale
riguardo la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione
geologica e viceversa.
C.
opere di fondazione.
C.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme riguardano le
fondazioni di manufatti di qualsiasi tipo.
Per quanto attiene al calcolo delle
strutture costituenti la fondazione, ai materiali impiegati, ai procedimenti e
metodi costruttivi, valgono le vigenti norme specifiche.
Per le fondazioni di manufatti
ricadenti in zone sismiche devono essere rispettate le prescrizioni di cui al
titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Per le fondazioni di opere
speciali, le presenti norme devono essere integrate con quanto prescritto nelle
norme specifiche.
C.2. Criteri di progetto.
Il progetto delle fondazioni di
un’opera deve essere sviluppato congiuntamente al progetto dell’opera in
elevazione tenendo conto delle modalità costruttive.
L’opera di fondazione deve avere i
seguenti requisiti:
lo stato di tensione indotto nel terreno
deve essere compatibile con le caratteristiche di resistenza del terreno
stesso, nella situazione iniziale ed in quelle che potranno presumibilmente
verificarsi nel tempo;
gli spostamenti delle strutture di
fondazione dovranno essere compatibili con i prefissati livelli di sicurezza e
con la funzionalità delle strutture in elevazione.
Deve essere tenuta in debito conto
l’influenza che l’opera in progetto può avere su fondazioni e su costruzioni
esistenti nelle vicinanze.
Il progetto deve comprendere i
risultati delle indagini, rilievi, studi atti ad individuare e valutare i
fattori che possono influire sul comportamento della fondazione; la scelta del
tipo di fondazione; la verifica di stabilità del complesso terreno-fondazione;
la previsione dei cedimenti e del loro andamento nel tempo; la scelta dei
procedimenti costruttivi; le verifiche delle strutture e delle opere di
fondazione.
C.3. Prescrizioni per le indagini.
I rilievi e le indagini da
effettuare in conformità alle direttive riportate alla sezione B hanno lo scopo di accertare la
costituzione del sottosuolo e la presenza di acque sotterranee a pelo libero ed
in pressione e di misurare e consentire
la valutazione delle proprietà fisico-meccaniche dei terreni.
La profondità da raggiungere con le
indagini va computata dalla quota più bassa dell’opera di fondazione. Essa va
stabilita e giustificata caso per caso in base alla forma, alle dimensioni,
alle caratteristiche strutturali del manufatto, al valore dei carichi da
trasmettere in fondazione ed alla morfologia di un’area di adeguata estensione
intorno all’opera, nonché alla profondità ed al regime della falda idrica.
Indagini di carattere speciale
devono essere eseguite nelle aree dove per motivate ragioni geologiche o
relative al precedente uso del territorio possono essere presenti cavità
sotterranee, possono manifestarsi fenomeni di subsidenza ed altri fenomeni che
condizionano il comportamento statico dei manufatti.
Nel caso di modesti manufatti che
ricadono in zone già note, le indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di
fondazione possono essere ridotte od omesse, sempreché sia possibile procedere
alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie raccolti
mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti.
In tal caso, dovranno essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti
alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo.
C.4. Fondazioni dirette.
C.4.1. Criteri di progetto.
Il piano di posa deve essere
situato al di sotto della coltre di terreno vegetale, nonché al di sotto dello
strato interessato dal gelo e da significative variazioni di umidità
stagionali. Una scelta diversa deve essere adeguatamente giustificata.
Le fondazioni devono essere
direttamente difese o poste a profondità tale da risultare protette dai
fenomeni di erosione del terreno superficiale.
Nel progetto di una fondazione
diretta si deve verificare che il comportamento della fondazione, tanto nei
suoi elementi quanto nel suo complesso, sia compatibile con la sicurezza e con
la funzionalità dell’opera.
A tal fine si devono determinare il
carico limite del complesso di fondazione- terreno ed i cedimenti totali e
differenziali.
Limitatamente alle zone non
sismiche, nei casi in cui una lunga e soddisfacente pratica locale indirizzi il
progettista nella scelta del tipo di fondazioni, i calcoli di stabilità e la
valutazione dei cedimenti possono essere omessi, ma le scelte devono essere
documentate e giustificate in base ad un giudizio globale con esplicito riferimento
alla situazione geotecnica del sottosuolo.
C.4.2. Carico limite e carico ammissibile del complesso
fondazione-terreno.
Il carico limite del complesso
fondazione-terreno, deve essere calcolato sulla base delle caratteristiche
geotecniche del sottosuolo e delle caratteristiche geometriche della
fondazione.
Nel calcolo devono essere
considerate anche le eventuali modifiche che l’esecuzione dell’opera può
apportare alle caratteristiche del terreno ed allo stato dei luoghi.
Nel caso di manufatti situati su
pendii od in prossimità di pendii naturali ed artificiali deve essere
verificata anche la stabilità globale del pendio stesso, secondo quanto
disposto alla sezione G, considerando nelle verifiche le forze trasmesse dalla
fondazione.
Il carico ammissibile deve essere
fissato come un’aliquota del carico limite.
Il coefficiente di sicurezza non
deve essere inferiore a 3. Valori più bassi, da giustificare esplicitamente,
potranno essere adottati nei casi in cui siano state eseguite indagini particolarmente
accurate ed approfondite per la caratterizzazione geotecnica dei terreni con
riguardo anche alla importanza e funzione dell’opera, tenuto conto del grado di
affidabilità della valutazione delle azioni esterne, nonché dell’ampiezza del
piano dei controlli da sviluppare durante la costruzione.
Per le verifiche in presenza di
azioni indotte da sismi si adotteranno i criteri delle citate Norme Sismiche.
C.4.3. Cedimenti.
I cedimenti assoluti e
differenziali ed il loro decorso nel tempo devono essere compatibili con lo
stato di sollecitazione ammissibile per la struttura e con la funzionalità del
manufatto.
La previsione dei cedimenti deve
essere basata sul calcolo riferito alla caratteristiche di deformabilità dei
terreni e delle strutture, tenendo in conto i valori dei carichi permanenti, il
tipo e la durata di applicazione dei sovraccarichi.
Tale previsione può essere limitata
ad un giudizio qualitativo se una lunga, documentata e soddisfacente esperienza
locale consente di valutare il comportamento del complesso terreno-strutture.
C.4.4. Elemento strutturale di
fondazione.
Per le verifiche di resistenza
delle singole membrature o elementi di una fondazione si deve tenere conto
delle reazioni del terreno, delle spinte dovute all’acqua e dell’influenza di
sovraccarichi direttamente applicati al terreno.
I carichi e le azioni sopracitati
vanno combinati in modo tale da dar luogo, in ciascun elemento strutturale
della fondazione, al più sfavorevole stato di sollecitazione.
Nella valutazione degli stati di
sollecitazione degli elementi strutturali di fondazione si deve tener conto
della interazione terreno-struttura di fondazione-struttura in elevazione.
C.4.5. Scavi di fondazione.
Nell'esecuzione degli scavi per
raggiungere il piano di posa della fondazione si deve tener conto di quanto
specificato al punto A.2, al punto D.2 ed alla sezione G.
Il terreno di fondazione non deve
subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione dell'opera.
Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi.
Il piano di posa degli elementi
strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con conglomerato
magro o altro materiale idoneo.
Nel caso che per eseguire gli scavi
si renda necessario deprimere il livello della falda idrica si dovranno
valutare i cedimenti del terreno circostante; ove questi non risultino
compatibili con la stabilità e la funzionalità delle opere esistenti, si
dovranno opportunamente modificare le modalità esecutive. Si dovrà, nel caso in
esame, eseguire la verifica al sifonamento. Per scavi profondi, si dovrà
eseguire la verifica di stabilità nei riguardi delle rotture del fondo.
C.5. Fondazioni su pali.
C.5.1. Criteri di progetto.
Il progetto di una fondazione su
pali comporta il dimensionamento della palificata e delle relative strutture di
collegamento; esso comprende la scelta del tipo di palo e delle relative
modalità di esecuzione e lo studio del comportamento del complesso
palificata-terreno.
Deve essere determinato il carico
limite del singolo palo e quello della palificata e verificata l'ammissibilità
dei cedimenti della palificata in relazione alle caratteristiche delle
strutture in elevazione. In presenza di azioni indotte da sismi i adotteranno i
criteri di verifica prescritti dalle norme sismiche.
Devono essere valutate le eventuali
variazioni delle caratteristiche del terreno e le conseguenze che l'esecuzione
della palificata può provocare su manufatti esistenti in zone vicine.
Qualora sussistano le condizioni
geotecniche per cui possa manifestarsi il fenomeno dell'attrito negativo, si
deve tener conto del corrispondente effetto nella scelta del tipo di palo, nel
dimensionamento e nelle verifiche.
C.5.2. Indagini specifiche.
Le indagini devono essere eseguite
in conformità con quanto precisato nella sezione B e devono essere dirette anche ad accertare la fattibilità e
l'idoneità del tipo di palo in relazione alle caratteristiche dei terreni e
delle acque del sottosuolo.
Con le indagini si debbono
accertare le caratteristiche del terreno di fondazione fino alla profondità
interessata da significative variazioni tensionali.
C.5.3. Carico limite e carico
ammissibile del palo singolo.
La determinazione del carico limite
del complesso palo-terreno deve essere effettuata con uno o più dei seguenti
procedimenti:
a) metodi
analitici per la valutazione della resistenza alla base e lungo fusto;
b) correlazioni
basate sui risultati di prove in sito;
c) sperimentazione
diretta su pali di prova (vedi punto C.5.5.);
d) analisi del
comportamento dei pali durante la battitura.
Nel progetto si deve giustificare
la scelta dei procedimenti adottati.
La valutazione del carico assiale
sul palo singolo deve essere effettuata prescindendo dal contributo delle
strutture di collegamento direttamente appoggiate sul terreno.
La sperimentazione diretta con
prove di carico su pali singoli o gruppi di pali, deve essere in ogni caso
eseguita per opere di notevole importanza e quando, per le caratteristiche dei
terreni, i risultati delle indagini non consentono di esprimere giudizi
affidabili sul comportamento del palo.
Il valore del carico ammissibile
del palo singolo rispetto al carico assiale limite deve essere fissato
dividendo il corrispondente carico limite per un coefficiente di sicurezza da
stabilire in relazione alle caratteristiche del terreno, al tipo ed alle modalità
costruttive del palo.
Il valore del coefficiente di
sicurezza non deve essere inferiore a 2,5 nel caso che il carico limite sia
valutato con i metodi teorici. Nei casi nei quali vengano anche eseguite prove
di carico fino a rottura – di cui al punto C.5.5. – può essere accettato un
coefficiente di sicurezza inferiore ma non minore di 2, sempre che siano state
eseguite approfondite e dettagliate indagini per la caratterizzazione fisico-meccanica
dei terreni. Nel caso di pali di diametro uguale o maggiore di 80 centimetri,
la scelta del valore del coefficiente di sicurezza deve essere adeguatamente
motivata e deve tener conto dei cedimenti ammissibili.
Il palo dovrà essere verificato anche
nei riguardi di eventuali forze orizzontali.
C.5.4. Carico ammissibile della
palificata.
Il carico ammissibile della
palificata deve essere determinato tenendo conto del carico ammissibile del
singolo palo e dell'influenza della configurazione geometrica della palificata,
del tipo costruttivo di pali, della costituzione del sottosuolo e del tipo di
struttura di collegamento orizzontale delle teste dei pali.
Il carico ammissibile della
palificata deve essere stabilito anche in relazione al valore dei cedimenti
assoluti e differenziali compatibili con la sicurezza e la funzionalità
dell'opera e di quelle adiacenti.
Quando i pali sono disposti ad
interasse minore di tre diametri, sarà effettuata una ulteriore verifica nella
quale la palificata sarà considerata una fondazione diretta di profondità pari
alla lunghezza dei pali salvo più accurate analisi.
C.5.5. Prove di carico.
Le prove di carico per la
determinazione del carico limite del palo singolo di cui al punto C.5.3. devono essere spinte fino a valori
del carico assiale tali da portare a rottura il complesso palo-terreno o
comunque tali da essere adeguatamente superiori al massimo carico di esercizio
e comunque tali da consentire di ricavare significativi diagrammi dei cedimenti
della testa del palo in funzione dei carichi e dei tempi.
Le prove di carico dei pali di
diametro inferiore a 80 centimetri devono essere spinte ad almeno 1,5 volte il
previsto carico assiale massimo di esercizio.
Il numero e l'ubicazione dei pali
da sottoporre alla prova di carico devono essere stabiliti in base
all'importanza dell'opera ed al grado di omogeneità del sottosuolo. Per opere
di notevole importanza tale numero deve essere pari ad almeno l'1 per cento del
numero totale dei pali, con un minimo di due.
C.5.6. Elemento strutturale di
collegamento.
Per le verifiche di resistenza
delle membrature o elementi strutturali di collegamento tra i pali si deve
tener conto delle reazioni dei singoli pali, delle spinte dovute all'acqua e
dell'influenza dei sovraccarichi direttamente applicati al terreno.
I carichi e le azioni sopracitati
vanno combinati in modo tale da dar luogo in ciascun elemento strutturale della
fondazione, al più sfavorevole stato di sollecitazione.
C.6. Relazione sulla fondazione.
I risultati delle indagini e delle
verifiche devono essere illustrati in una relazione apposita, facente parte
integrante degli atti progettuali.
D.
opere di sostegno.
D.1. Oggetto delle norme.
Le norme contenute nella presente
sezione si applicano ai muri di sostegno, alla paratie, alle palancolate ed
alle armature di sostegno di scavi e ad opere di sostegno costituite da terra
mista ad altri materiali.
D.2. Criteri di progetto.
Il comportamento dell'opera di
sostegno, intesa come complesso struttura-terreno, deve essere esaminato
tenendo conto della successione e delle caratteristiche fisico-meccaniche dei
terreni di fondazione e di eventuali materiali di riporto, interessati
dall'opera; dalle falde idriche, del profilo della superficie topografica del
terreno prima e dopo l'inserimento dell'opera; dei manufatti circostanti; delle
caratteristiche di resistenza e deformabilità dell'opera; dei drenaggi e
dispositivi per lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee e delle
modalità di esecuzione dell'opera e del rinterro.
Deve essere verificata la stabilità
dell'opera di sostegno e del complesso opera-terreno. Le verifiche debbono
essere effettuate nelle condizioni corrispondenti alle diverse fasi costruttive
ed al termine della costruzione, tenendo conto delle possibili oscillazioni di
livello dell'acqua nel sottosuolo.
Quando il terreno sia sede di moti
di filtrazione l'opera deve essere verificata nei riguardi del sifonamento.
Nel caso di opere su pendio o
prossime a pendii si deve esaminare anche la stabilità di questi secondo quanto
indicato nella sezione G.
Il progetto deve comprendere
inoltre il dimensionamento delle opere di drenaggio e di raccolta delle acque
superficiali, tenuto conto anche di quanto indicato alla sezione N e con le limitazioni prescritte alla
sezione L.
Nel caso di scavi armati o
delimitati da pareti, deve essere verificata anche la stabilità del fondo nei
riguardi della rottura per sollevamento.
D.3. Indagini specifiche.
Per i criteri generali di indagine
si fa riferimento alla sezione B. ed
alla sezione C.
Nel caso di modesti manufatti che
ricadano in zone già note le indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di
fondazione possono essere ridotte od omesse, sempreché sia possibile procedere
alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo.
Il volume significativo di cui al
punto B.3. deve contenere le
superfici di scorrimento possibili relative alla stabilità globale dell'opera,
del terreno di fondazione e del terrapieno. In particolare, nei terreni sede di
moti di filtrazione tale volume deve comprendere le zone dove possono aver
luogo fenomeni di sifonamento.
D.4. Verifiche dei muri di sostegno con fondazioni superficiali.
D.4.1. Azioni sul muro di sostegno.
Le azioni dovute al terreno,
all'acqua, ai sovraccarichi ed al peso proprio del muro devono essere calcolate
e composte in modo da pervenire, di volta in volta, alla condizione più
sfavorevole nei confronti delle verifiche di cui ai punti seguenti.
Le ipotesi di calcolo delle spinte
sui muri devono essere giustificate con considerazioni sui prevedibili
spostamenti relativi del muro rispetto al terreno. In particolare la spinta
attiva può essere adottata nei casi in cui questo valore della spinta sia
compatibile con i possibili spostamenti del muro.
Ai fini della verifica di cui al
successivo punto D.4.2., non si tiene
conto, nel calcolo, del contributo di resistenza del terreno ed ai criteri
costruttivi del muro, se ne può tener conto con dei valori non superiori al 50
per conto della resistenza passiva.
D.4.2. Verifica alla traslazione sul piano di posa.
Per la sicurezza lungo il piano di
posa del muro, il rapporto fra la somma delle forze resistenti nella direzione
dello slittamento e la somma delle componenti nella stessa direzione delle
azioni sul muro deve risultare non inferiore a 1,3.
D.4.3. Verifica al ribaltamento del
muro.
Il rapporto tra il momento delle
forze stabilizzanti e quello delle forze ribaltanti rispetto al lembo anteriore
della base non deve risultare minore di 1,5.
D.4.4. Verifica al carico limite
dell'insieme fondazione-terreno.
Questa verifica deve essere
eseguita secondo quanto prescritto alla sezione C, tenendo conto dell'inclinazione
ed eccentricità della risultante delle forze trasmesse dal muro al terreno di
fondazione. Il coefficiente di sicurezza non deve risultare minore di 2.
D.4.5. Verifica di stabilità globale.
Questa verifica riguarda la
stabilità del terreno nel quale è inserito il muro, nei confronti di fenomeni
di scorrimento profondo.
Il coefficiente di sicurezza non deve
risultare inferiore ad 1,3.
D.5. Verifiche di muri di sostegno fondati su pali.
Le verifiche devono essere condotte
come prescritto al paragrafo C.5.
D.6. Dispositivi di drenaggio per la riduzione delle pressioni neutre e
modalità costruttive.
A tergo dei muri di sostegno deve
essere realizzato un drenaggio in grado di garantire anche nel tempo un
adeguato smaltimento delle acque piovane e di falda. Il progetto del dreno deve
comprendere la scelta dei materiali (naturali od artificiali) tenendo conto dei
requisiti richiesti per la funzionalità e delle caratteristiche del terreno con
il quale il dreno è a contatto, secondo i criteri per il dimensionamento dei
filtri, di cui alla sezione N.
Il muro deve essere interrotto da
giunti trasversali, estesi alla fondazione, quando lo richiedano la lunghezza
del manufatto e la natura del terreno.
Nel caso in cui alle spalle del
muro debba essere eseguito un rinterro, sono da eseguire le norme del punto E.3.
Il costipamento del rinterro,
quando previsto, deve essere eseguito secondo quanto prescritto alla sezione E.
D. 7. Verifica delle paratie.
D.7.1. Azioni sulla parete.
Le azioni dovute al terreno,
all'acqua ed ai sovraccarichi anche transitori devono essere calcolate e
composte in modo da pervenire di volta in volta alle condizioni più sfavorevoli
nei confronti delle verifiche di cui al punto D.7.2.
Le ipotesi per il calcolo delle spinte e delle resistenze del
terreno devono essere giustificate sulla base di condizioni di vincolo, alle
modalità esecutive dell'opera e dello scavo ed alle caratteristiche del
terreno.
Nel caso di paratie che debbano
essere incorporate nella costruzione con funzione statica, le azioni sulle
paratie dovranno essere calcolate con riferimento alle condizioni che si
prevedono nelle diverse fasi di costruzione e in quella di esercizio ad opera
finita.
D.7.2. Verifiche.
I calcoli di progetto devono
comprendere la verifica della profondità di infissione e quella degli eventuali
ancoraggi, puntoni o strutture di controventamento.
Deve essere verificata la stabilità
del fondo dello scavo, nei riguardi anche di possibili fenomeni di sifonamento.
Per opere che ricadano in
prossimità di altri manufatti devono essere valutati gli spostamenti del
terreno ed i loro effetti sulla stabilità e funzionalità dei manufatti.
Tale valutazione è prescritta anche
nei casi nei quali sia necessario deprimere il livello della falda idrica per
poter eseguire gli scavi.
I valori dei coefficienti di
sicurezza saranno assunti dal progettista e giustificati sulla base del grado
di affidabilità dei dati disponibili e del metodo di calcolo adottato.
D.8. Armature per il sostegno degli scavi.
La verifica deve essere eseguita
per scavi in trincea di profondità superiore ai due metri, nei quali sia
prevista la permanenza di operai e per scavi che ricadano in prossimità di
manufatti esistenti.
Le azioni dovute al terreno,
all'acqua ed ai sovraccarichi anche transitori devono essere calcolate e
composte in modo da pervenire di volta in volta alle condizioni più
sfavorevoli.
Le ipotesi per il calcolo delle
azioni del terreno sull'armatura devono essere giustificate con considerazioni
sulla deformabilità relativa del terreno e dell'armatura sulla modalità
esecutiva dell'armatura e dello scavo e sulle caratteristiche meccaniche del
terreno e sul tempo di permanenza dello scavo.
D.9. Relazione sulle opere di sostegno.
I risultati delle indagini sui
terreni, degli studi e delle verifiche devono essere raccolti nella relazione
geotecnica facente parte integrante degli atti progettuali.
E.
manufatti di materiali sciolti.
E.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme si applicano ai
manufatti di materiali sciolti ed ai rinterri.
Le colmate e le discariche sono
trattate alla sezione I.
Le dighe di ritenuta di materiali
sciolti sono oggetto di norme tecniche specifiche.
E.2. Indagini sui terreni e sui materiali da costruzione.
Le indagini devono essere
programmate e svolte secondo quanto prescritto alla sezione B e alla sezione C.3.
Nel caso di modesti manufatti che
ricadano in zone già note le indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di
fondazione possono essere ridotte od omesse, sempreché sia possibile procedere
alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e notizie raccolti
mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti.
In tal caso devono essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla
caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo.
Nel progetto occorre considerare
globalmente l'insieme manufatto-sottosuolo. A tal fine devono essere definite
la stratigrafia, le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione e le
caratteristiche di eventuali falde idriche.
Il progetto deve prevedere la
scelta dei materiali; questa deve essere effettuata tenendo presenti le risorse
naturali della zona, nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente
legislazione.
A tal fine, dove si prevede
l'apertura di cave di prestito devono essere effettuate indagini geologiche e
geotecniche per accertare la disponibilità di materiali idonei e la possibilità
di eseguire i lavori.
Sui materiali prescelti devono
essere eseguite le indagini di laboratorio per definire la classificazione
geotecnica e le caratteristiche di costipamento e, quando necessario, le
proprietà meccaniche e la permeabilità.
E.3. Criteri di progetto.
Il manufatto deve essere progettato
tenendo conto dei requisiti richiesti per la sua funzione, nonché delle
caratteristiche dei terreni di fondazione. Devono altresì essere indicate le
fonti di approvvigionamento e le disponibilità dei materiali.
La stabilità dell'insieme
manufatto-terreno di fondazione deve essere studiata nelle condizioni corrispondenti
alle diverse fasi costruttive, al termine della costruzione e all'esercizio,
adottando i valori delle caratteristiche fisico-meccaniche determinate con le
indagini di cui al punto E.2.
Per i rilevati il coefficiente di
sicurezza riferito alla stabilità del sistema manufatto-terreno di fondazione
non deve risultare inferiore a 1,3. Per gli argini vale quanto previsto dalle
norme tecniche per le dighe di ritenuta di materiali sciolti.
Per le opere costituite da terra
mista ad altri materiali si dovranno eseguire anche le verifiche alla
traslazione, al ribaltamento, al carico limite, come indicato ai punti D.4.2. – D.4.3. – D.4.4. Il
progetto dovrà essere integrato con le verifiche strutturali delle eventuali
armature di rinforzo del rilevato.
Si deve verificare che i cedimenti,
dovuti alle deformazioni dei terreni di fondazione e dei materiali costituenti
il manufatto, siano compatibili con la funzionalità e la sicurezza del
manufatto stesso.
Si deve inoltre valutare
l’influenza del manufatto in progetto sui manufatti esistenti ed indicare gli
interventi occorrenti per limitare gli effetti sfavorevoli.
Nel caso di manufatti su pendii si
deve esaminare anche l’influenza che la realizzazione dei manufatti può avere
sulle condizioni di stabilità generali del pendio.
L’analisi deve essere sviluppata
come indicato dal punto G.2.
Il progetto di opere modeste per
dimensioni e funzione, può essere basato su stime cautelative delle
caratteristiche fisico-meccaniche del materiale impiegato e del terreno di
fondazione.
Il progetto deve considerare anche
tutti gli interventi per proteggere il manufatto dagli agenti esterni.
E.4. Posa in opera dei materiali.
I materiali costituenti i manufatti
devono essere posti in opera a strati e costipati per ottenere caratteristiche
fisico-meccaniche in accordo con i requisiti progettuali. Al riguardo devono
essere indicate in progetto le prescrizioni relative alla posa in opera
precisando i controlli da eseguire durante la costruzione ed i limiti di
accettabilità dei materiali.
La posa in opera senza costipamento
è consentita, oltre che per manufatti di pietrame e nel caso di opere subacquee
quale che sia il materiale impiegato, avuto riguardo all’importanza del
manufatto.
Le modalità della posa in opera e
del costipamento devono essere considerate in progetto, sia nella definizione
della sezione tipo dell’opera, sia nella valutazione delle proprietà
fisico-meccaniche dei materiali.
E.5. Relazione.
La relazione geotecnica deve
comprendere la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni di fondazione e
dei materiali da costruzione, la descrizione delle modalità di coltivazione della
cave di prestito e delle modalità di posa in opera dei materiali, le verifiche
di stabilità della fondazione e del corpo del manufatto, la previsione dei
cedimenti e del loro andamento nel tempo, le verifiche del manufatto nei
riguardi degli eventuali moti di rifiltrazione e la giustificazione degli
eventuali accorgimenti costruttivi che da esse scaturiscono.
In particolare, per i drenaggi ed i
filtri deve essere motivata, la scelta dei materiali naturali o artificiali,
tenendo conto dei requisiti di funzionalità e delle caratteristiche granulometriche
e di permeabilità del terreno con il quale essi si trovano a contatto.
F.
gallerie e manufatti sotterranei.
F.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme si applicano alle
gallerie ed ai manufatti completamente immersi nel terreno che si realizzano
mediante scavo in sotterraneo.
F.2. Indagini specifiche.
Le indagini per la scelta del
tracciato del manufatto e per la raccolta dei dati da porre a base del progetto
devono essere programmate e sviluppate secondo i criteri indicati nella sezione
B, tenendo in debito conto la
complessità della situazione geologica, geotecnica, morfologica ed
idrogeologica, la profondità e la lunghezza del manufatto ed il livello di
progettazione (studio di fattibilità, progetto di massima, progetto esecutivo).
I risultati delle indagini
geologiche devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione
geologica.
Qualora durante la realizzazione di
un manufatto si riscontrano situazioni non evidenziate durante le indagini
precedentemente eseguite, i risultati progettuali degli interventi si devono
basare anche sui dati acquisiti in corso d’opera.
Gli elaborati dei dati osservati ed
il loro monitoraggio, nei predetti casi, devono essere parte integrante degli
atti progettuali.
F.3. Progetto.
F.3.1. Criteri di progetto.
Nel progetto di manufatti
sotterranei devono essere specificati ed adeguatamente giustificati:
la scelta dell’ubicazione o del
tracciato dell’opera in dipendenza dei risultati e delle indagini geologiche e
delle indagini geotecniche;
la previsione dei metodi di scavo,
delle opere provvisionali e dei mezzi occorrenti per l’aggottamento eventuale o
per la intercettazione dell’acqua sotterranea e degli eventuali procedimenti
speciali per il consolidamento temporaneo o permanente del terreno;
la previsione degli effetti che gli
scavi e l’eventuale aggottamento d’acqua avranno sulla stabilità dei manufatti
ricadenti nella zona di influenza dello scavo e degli eventuali provvedimenti
da adottare;
la previsione sull’eventuale
presenza di gas tossici od esplosivi, sulle acque drenate dal sottosuolo e
sulla ventilazione occorrente nel corso dei lavori ed in fase di esercizio;
la definizione delle
caratteristiche geometriche e strutturali del manufatto;
il piano degli strumenti per il
controllo del comportamento delle strutture e terreno durante il corso dei
lavori ed eventualmente in fase di esercizio.
Nel progetto devono essere
chiaramente indicate le ipotesi assunte per la valutazione delle componenti di
sollecitazione che si destano nel sottosuolo nell’interno del manufatto ed il
significato delle approssimazioni che ne conseguono.
F.4. Metodi di scavo.
La scelta dei metodi di scavo deve
effettuarsi tenendo conto delle proprietà geotecniche dei terreni che si
prevede di attraversare e dell’eventuale presenza di falde idriche e di altri
manufatti indicati in prossimità del tracciato.
Il materiale di risulta deve essere
sistemato in aree da indicare in progetto, tenendo conto delle prescrizioni
della sezione I.
F.5. Verifica del rivestimento.
Le ipotesi per la verifica del
rivestimento devono essere compatibili con il metodo e con i tempi di
costruzione.
Nel progetto si deve tener conto
della presenza di altri manufatti
superficiali o sotterranei e si devono indicare gli eventuali vincoli da
imporre per nuove costruzioni.
F.6. Controllo del manufatto.
Le ipotesi assunte in progetto
relativamente alla caratterizzazione meccanica dei terreni e delle rocce devono
essere controllate sulla base delle osservazioni e dei dati sperimentali che si
raccolgono nel corso dei lavori. Le osservazioni e le misure devono essere
proseguite durante l’esercizio per un congruo periodo di tempo, che sarà
indicato in progetto.
G.
stabilità dei pendii naturali e dei
fronti di scavo.
G.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme si applicano allo
studio della stabilità dei pendii naturali, al progetto delle opere di
stabilizzazione di pendii frane, nonché
al progetto di scavi non armati che per le loro dimensioni (ampiezza e profondità),
per le caratteristiche meccaniche dei terreni, rappresentino pericolo per la
sicurezza.
G.2. Pendii naturali.
G.2.1. Accertamenti di carattere
generale.
L’accertamento della stabilità
richiede osservazioni e rilievi di superficie, raccolta di notizie storiche
sull’evoluzione dello stato del pendio e su eventuali danni subiti dalle
strutture esistenti, la constatazione dei movimenti eventualmente in atto e dei
loro caratteri geometrici e cinematici, la raccolta dei dati sulle precipitazioni
meteoriche, sui caratteri idrogeologici della zona, su sismi e su precedenti
interventi di consolidamento.
Le verifiche di stabilità, anche in
relazione alle opere da eseguire, devono essere basate su dati acquisiti con
indagini specifiche.
G.2.2. Indagini specifiche.
I rilievi e le indagini devono
effettuarsi secondo le prescrizioni della sezione B e secondo i criteri particolari seguenti:
la superficie del pendio deve
essere definita attraverso un rilievo plano-altimetrico in scala adeguata ed
esteso ad una zona sufficientemente ampia a monte e a valle del pendio stesso;
lo studio geologico, anche con
l’ausilio della fotogeologia, deve precisare l’origine e la natura dei terreni,
il loro assetto tettonico-strutturale, i caratteri ed i fenomeni geomorfologici
e la loro prevedibile evoluzione nel tempo e lo schema della circolazione
idrica nel sottosuolo;
lo studio geotecnico deve definire
le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, l’entità e la distribuzione
delle pressioni dell’acqua nel terreno e nelle discontinuità, degli eventuali
spostamenti plano-altimetrici di punti in superficie ed in profondità.
La profondità e l’estensione delle
indagini devono essere fissate in relazione alle caratteristiche geometriche
del pendio, ai risultati dei rilievi indicati ai punti precedenti, nonché alla
più probabile posizione della eventuale superficie di scorrimento.
Nel caso di pendii in frana le
indagini devono consentire di accertare la forma e la posizione della
superficie o delle superfici di scorrimento, in quanto possibile, e di definire
le caratteristiche cinematiche della frana.
G.2.3. Calcoli di stabilità.
Il metodo di calcolo per la
verifica della stabilità deve essere scelto tenendo conto della posizione e
della forma delle possibili superfici di scorrimento, dell’assetto strutturale,
delle caratteristiche meccaniche del terreno, nonché della distribuzione delle
pressioni neutre.
Nel caso di pendii in frana si
devono adottare quei metodi – in quanto applicabili – che permettono di
eseguire la verifica lungo le superfici di scorrimento che meglio approssimano
quella riconosciuta con le indagini.
Negli altri casi si esamineranno
superfici di scorrimento cinematicamente possibili in numero sufficiente per
ricercare la superficie alla quale corrisponda, nel caso considerato, il
coefficiente di sicurezza più basso.
Quando sussistano condizioni tali
da non consentire una agevole valutazione delle pressioni neutre i calcoli di
verifica devono essere effettuati assumendo le più sfavorevoli condizioni che ragionevolmente
si possono prevedere.
Per i pendii
ricadenti in zona sismica, la verifica di stabilità deve essere eseguita
tenendo conto delle azioni sismiche, come prescritto dalle norme sismiche.
Il valore del coefficiente di
sicurezza sarà assunto dal progettista e giustificato sulla base delle considerazioni
relative al livello di conoscenze raggiunto ed al grado di affidabilità dei
dati disponibili, alla complessità della situazione geologica e geotecnica,
alla esperienza locale su pendii naturali in situazioni simili, nonché alle
conseguenze di un’eventuale frana.
G.2.4. Interventi.
Il progetto degli interventi di
consolidamento di un pendio deve essere giustificato dai calcoli di stabilità
sviluppati secondo quanto indicato al punto precedente.
Il piano dei controllo sulla
efficacia dei provvedimenti deve essere parte integrante degli elaborati
progettuali.
G.3. Fronti di scavo.
G.3.1. Indagini specifiche.
Le indagini specifiche sono quelle
indicate al punto G.2.2.
Esse possono
essere eseguite anche parzialmente e diversamente sviluppate a seconda delle
condizioni locali, della profondità, dell’ampiezza, delle destinazione e della
durata dello scavo.
G.3.2. Criteri di progetto e calcoli
di stabilità.
Il progetto deve definire un profilo di scavo
tale che il terreno sia stabile con adeguato margine di sicurezza, da valutarsi
con i metodi di calcolo indicati al punto G.2.3.
Nel caso di terreni omogenei e nei
quali le pressioni neutre siano note con sufficiente attendibilità, il
coefficiente di sicurezza non deve essere minore di 1,3.
Nelle altre
situazioni il valore del coefficiente di sicurezza da adottare deve essere
scelto caso per caso, tenuto conto principalmente della complessità strutturale
del sottosuolo, delle conoscenze del regime delle pressioni neutre e delle
conseguenze di un eventuale fenomeno di rottura.
Si deve tener conto dell’esistenza
di manufatti e sovraccarichi in prossimità del ciglio di scavo.
Nel progetto deve essere esaminata
l’eventuale influenza dello scavo sul regime delle acque superficiali e
sotterranee dell’area interessata.
H.
fattibilità geotecnica di opere su
grandi aree.
H.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme comprendono i
criteri di carattere geotecnica da adottare nell’elaborazione di piani
urbanistici e nel progetto di insiemi di manufatti che interessano ampie
superfici e che possono comportare variazioni significative nelle condizioni
del sottosuolo, quali:
a) nuovi
insediamenti urbani o civili o industriali;
b) ristrutturazione
di insediamenti già esistenti, compresi quelli da consolidare e trasferire ai
sensi della legge 9 luglio 1980 n. 445, e , successive modificazioni ed
integrazioni;
c) reti idriche
e fognarie urbane e reti di sottoservizi di qualsiasi tipo;
d) strade,
ferrovie ed idrovie;
e) opere
marittime e difese costiere;
f) aeroporti;
g) bacini idrici
artificiali e sistemi di derivazione da corsi d’acqua;
h) sistemi di
impianti per l’estrazione di liquidi o di gas dal sottosuolo;
i) bonifiche e
sistemazione del territorio;
l) attività
estrattive di materiali da costruzione.
H.2. Indagini specifiche.
Gli studi geologici e la
caratterizzazione geotecnica devono essere estesi a tutta la zona di possibile
influenza degli interventi previsti.
Le indagini devono in particolare
accertare le condizioni di stabilità dei pendii, tenuto conto anche di
eventuali effetti derivanti dalla realizzazione delle opere.
Saranno inoltre considerati i
fenomeni di subsidenza prodotti da modiche del regime delle acque superficiali
e profonde, nonché da asportazioni o riporti di materiali terrosi.
Per l’elaborazione di piani
urbanistici in zone sismiche le indagini devono essere finalizzate alla
caratterizzazione del territorio per la ricerca dei parametri di progetto in
accordo con quanto previsto dalle norme sismiche.
H.3. Verifiche di fattibilità.
Prima della progettazione delle
singole opere per le quali valgono le norme specifiche, occorre verificare e
documentare con relazione tecnica la fattibilità dell’insieme dal punto di
vista geologico e geotecnico e, se necessario, individuare i limiti imposti al
progetto dalle caratteristiche del sottosuolo.
Per le zone sismiche si dovrà
documentare il rispetto dei previsti vincoli.
I.
discariche e colmate.
La presente norma si applica agli
accumuli di materiali sciolti di qualsiasi natura.
Nel rispetto degli strumenti
urbanistici e delle norme vigenti sulla protezione delle acque, sulla salvaguardia
del paesaggio, e dell’igiene pubblica, la scelta delle aree da destinare a
discarica o colmata va eseguita sulla base di studi geologici, geotecnici e
idrogeologici.
Le discariche e le colmate devono
essere realizzate sulla base di un progetto che ne stabilisca le dimensioni e
le modalità di posa in opera, indiche i provvedimenti necessari per la
conservazione della stabilità nel tempo, tenendo conto anche della futura
destinazione dell’area, esamini la stabilità dell’insieme terreno di
fondazione-discarica con particolare riguardo alla stabilità dei pendii e
consideri l’influenza sulle opere presenti nei dintorni.
Lo studio dell’area da destinare a
discarica o colmata deve prevedere tutte le opere di raccolta e canalizzazione
delle acque superficiali e profonde, nonché delle eventuali acque drenate nel
tempo dal corpo stesso della discarica.
L.
emungimenti da falde idriche.
La presente norma si applica alle
opere ed agli interventi riguardanti l’estrazione di acqua dal sottosuolo.
Nel progetto
delle opere di emungimento di deve accertare che queste siano compatibili con
le caratteristiche dell’acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della
superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei
manufatti presenti nella zona interessata dall’emungimento.
Il progetto deve stabilire anche i
mezzi e le modalità di estrazione, in modo da evitare che con l’acqua venga
anche estratto il terreno o la sua frazione più fina.
M.
consolidamento su terreni.
La presente norma si applica agli
interventi di consolidamento dei terreni e delle rocce aventi lo scopo di
modificare permanentemente o temporaneamente le caratteristiche meccaniche per
mezzo di procedimenti tecnologici di vario tipo.
Il progetto degli interventi di
consolidamento deve comprendere:
a) caratterizzazione
del sottosuolo con particolare riferimento all’analisi delle condizioni che
rendono necessario l’intervento;
b) analisi del
tipo di intervento prescelto in relazione alle opere da realizzare e con
riferimento a manufatti vicini;
c) dimensionamento
esecutivo degli interventi e descrizione di dettaglio dei procedimenti
costruttivi;
d) prescrizioni
sulla verifica dell’esito dell'intervento attraverso indagini e controlli in corso
d’opera.
N.
drenaggi e filtri.
Le presenti norme si applicano ai
manufatti formati da uno o più strati di materiale sabbioso-ghiaioso o di
materiali sintetici, costruiti allo scopo di controllare e regolare la filtrazione
e le pressioni neutre delle acque nel sottosuolo, nell’interno dei manufatti di
materiali sciolti ed al contatto fra strutture e terreno.
Il progetto di drenaggi e filtri deve comprendere la scelta dei
materiali tenendo conto dei requisiti richiesti per la funzionalità dei filtri
stessi e delle caratteristiche del terreno con il quale essi sono a contatto.
O.
ancoraggi.
O.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme si applicano a
tutti i tipi di armature (ancoraggi), attive o passive, inserite in terreni od
in rocce (tiranti, bulloni, chiodi) allo scopo di aumentare la resistenza al
taglio, specie lungo superfici di discontinuità.
O.2. Indagini specifiche.
Le indagini da eseguire in
conformità alle direttive riportate nella sezione B, devono raccogliere i dati
occorrenti per il progetto degli ancoraggi, per la verifica della stabilità
globale e per il controllo del comportamento dell’insieme costituito
dall’eventuale struttura ancorata, dagli ancoraggi e dal terreno comunque
interessato.
Le indagini devono definire la
composizione, le caratteristiche strutturali e le proprietà fisico-meccaniche
dei terreni del sottosuolo interessato dal complesso delle opere e riconoscere
se l’ambiente nel quale gli ancoraggi ricadono sia aggressivo per i materiali
che li costituiscono.
O.3. Criteri di progetto.
Nel progetto si deve tener conto
del tipo e delle finalità dell’intervento (provvisorio, definitivo), delle
sollecitazioni prevedibili, della natura e delle caratteristiche del
sottosuolo, nonché dei problemi esecutivi per l’installazione del cantiere. In
dipendenza occorre fissare la tecnologia di esecuzione; l’orientazione, la
lunghezza, il numero degli ancoraggi; lo sforzo ammissibile.
O.3.1. Verifica al carico limite.
Questa verifica deve essere
eseguita per valutare la resistenza dell’ancoraggio la quale dipende, a seconda
dei casi, dalla resistenza allo sfilamento della connessione
ancoraggio-terreno, dalla resistenza del terreno (sciolto o lapideo)
nell’immediato intorno della connessione o dalla resistenza della barra.
Per la valutazione del carico
limite, si può procedere in prima approssimazione con formule teoriche; è però
necessaria la conferma sperimentale con prove di trazione in sito in fase di
progetto e di collaudo.
O.3.2. Verifica al Creep.
Per gli ancoraggi in terre coerenti
o in terre incoerenti, deve essere valutata la resistenza allo sfilamento in
funzione del tempo, tenendo conto del comportamento viscoso del terreno e dei
materiali che costituiscono l’ancoraggio.
O.3.3. Prove di carico.
Poiché la riuscita degli ancoraggi
dipende in larga misura da dettagli tecnologici, il comportamento dell’insieme
ancoraggio-terreno deve essere determinato con prove di carico su ancoraggi di
prova realizzati nello stesso sito e con lo stesso sistema costruttivo.
Le prove per la determinazione del
carico limite del singolo ancoraggio devono essere spinte a valori del carico
tali da portare a rottura il complesso ancoraggio-terreno.
Le prove di collaudo, al fine di controllare
gli ancoraggi eseguiti, devono essere in numero sufficiente per accertare il
buon funzionamento dell’opera.
La prova consiste in un ciclo
semplice di carico e scarico sottoponendo l’ancoraggio ad una forza pari ad 1,2
volte la prevista forza di esercizio.
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