MINISTERO LL.
PP.
Decreto
Ministeriale 16 gennaio 1996
(G.U. 5-2-1996, N. 29)
A. DISPOSIZIONI
GENERALI.
A.1. Oggetto delle norme -
Classificazione delle zone sismiche.
Le presenti norme disciplinano tutte le
costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità,
da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma dell’art.
3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ferma restando l’applicazione delle norme
di cui all’art. 1 della legge stessa.Il grado di sismicità delle diverse zone,
da assumere per la determinazione delle azioni sismiche, e di quant’altro specificato
nelle presenti norme tecniche, risulta dall’apposito decreto interministeriale.
Per tutte le costruzioni di cui all’art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, valgono i criteri generali di progettazione riportati nella sezione B. Per gli edifici e per le opere di sostegno dei terreni valgono le disposizioni particolari riportate rispettivamente nelle sezioni C e D.
A.2. Terreni di fondazione
e relative prescrizioni generali.
I fattori influenzanti il comportamento delle fondazioni devono essere individuati e valutati in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dal decreto ministeriale 11 marzo 1988 ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni.
Per le costruzioni su pendii le indagini devono essere
convenientemente estese al di fuori dell’area edificatoria per rilevare tutti i
fattori occorrenti alla valutazione delle condizioni di stabilità del complesso
opera-pendio in presenza delle azioni sismiche.
Devono inoltre essere eseguite indagini specifiche per
tener conto in modo adeguato della eventualità che, in concomitanza con le
azioni sismiche, possano verificarsi, nel sottosuolo dell’opera o in zone ad
essa adiacenti, fenomeni di liquefazione.
I risultati di tali accertamenti devono essere illustrati nella relazione sulle fondazioni di cui al quarto comma dell’art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
B.1. Disposizioni preliminari.
Le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche
orizzontali o verticali devono essere valutate convenzionalmente mediante
un’analisi statica ovvero mediante un’analisi dinamica, seguendo i criteri
generali contenuti nella presente sezione B.
Possono, in alternativa, eseguirsi analisi più
approfondite, fondate su un’opportuna e motivata scelta di un «terremoto di
progetto» e su procedimenti di calcolo basati su ipotesi e su risultati
sperimentali chiaramente comprovati.
Le costruzioni nelle quali sia prevista l’introduzione
di isolatori sismici, di qualunque tipo, possono essere rea1izzate previa
dichiarazione di idoneità del Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
Analoga dichiarazione deve essere richiesta per i
sistemi costruttivi contenenti dispositivi di dissipazione dell’energia
trasmessa dal sisma.
B.2. Direzione delle
componenti orizzontali delle accelerazioni del terreno durante il sisma.
Si assume che il moto del terreno possa avvenire, non
contemporaneamente, in due direzioni orizzontali ortogonali prefissate dal
progettista.
B.3. Masse strutturali.
Le masse delle strutture sottoposte al moto impresso
dal sisma sono quelle del peso proprio e dei sovraccarichi permanenti nonché di
un’aliquota dei sovraccarichi accidentali.
Per i casi non contemplati nelle sezioni C e D, i
sovraccarichi accidentali devono considerarsi presenti, in occasione del sisma,
per un’aliquota del valore massimo ad essi assegnato nel calcolo statico di
esercizio da valutare attraverso considerazioni statistiche.
In particolare, per i serbatoi, i contenitori, e le
costruzioni o elementi di costruzione ad essi assimilabili, il peso del contenuto
deve essere considerato totalmente presente.
B.4. Analisi statica.
L’analisi statica degli effetti sismici può essere
effettuata per costruzioni con struttura regolare e con elementi di luce
corrente.
Gli effetti sismici possono essere valutati
convenzionalmente mediante analisi statica delle strutture soggette a:
a) un sistema di forze orizzontali parallele alle
direzioni ipotizzate per il sisma; la risultante di tali forze viene valutata
con l’espressione:
Fh = C • R • I • W
essendo:
C = (S - 2)/100 il coefficiente di intensità sismica;
S = il grado di sismicità (S £ 2)
R = il coefficiente di risposta relativo alla
direzione considerata;
I = il coefficiente di protezione sismica;
W = il peso complessivo delle masse.
La forza Fh deve considerarsi distribuita sia planimetricamente che altimetricamente in modo da simulare con buona approssimazione gli effetti dinamici del sisma. Tale distribuzione può essere effettuata seguendo, ove applicabili, i criteri espressi nelle sezioni C e D;
b) un sistema di forze verticali, distribuite sulla struttura proporzionalmente alle masse presenti, la cui risultante sarà:
Fv = m •C • I • W
nella quale è, in genere m = 2, salvo quanto precisato
nelle norme tecniche proprie di opere particolari.
Tale insieme di forze deve considerarsi diretto sia verso l’alto, sia verso il
basso, mediante due distinte combinazioni di carichi.
Indicando con ah e hh rispettivamente le sollecitazioni (momento flettente,
forza assiale, forza di taglio e momento torcente) e gli spostamenti prodotti
dalle azioni sismiche orizzontali, e con av ed hv le sollecitazioni e gli spostamenti prodotti dalle
azioni sismiche verticali, la singola componente di sollecitazione a e la singola componente di spostamento h risultano:
![]()
B.5. Coefficienti di risposta e di protezione sismica.
B.5.1. COEFFICIENTE DI RISPOSTA.
Si assume come coefficiente di risposta R della struttura una funzione del
periodo fondamentale T0
della stessa, per oscillazioni nella direzione considerata:
|
per T0 > 0,8 secondi |
R = 0, 862 / T02/3 |
|
per T0 £ 0,8 secondi |
R = 1,0 |
Se il periodo T0 non viene determinato si assumerà R = 1,0.
B.5.2. COEFFICIENTE DI PROTEZIONE SISMICA.
Per le opere la cui resistenza al sisma è di
importanza primaria per le necessità della protezione civile, per il
coefficiente di protezione sismica si assume I = 1,4.
Per le opere che presentano un particolare rischio per
le loro caratteristiche d’uso, si assume I
= 1,2.
Per le opere che non rientrano nelle categorie
precedenti si assume I = 1,0.
B.6. Analisi dinamica.
Gli effetti sismici possono essere valutati convenzionalmente
mediante un’analisi dinamica della struttura considerata in campo elastico lineare.
Questa può essere eseguita con il metodo della analisi modale adottando per lo
spettro di risposta, in termini di accelerazione, l’espressione
a/g = C • I• R
dove:
|
a |
è l’accelerazione spettrale; |
|
|
g |
è l’accelerazione di gravità |
|
|
I |
è il coefficiente di protezione sismica; |
|
|
R |
è funzione del periodo di vibrazione del modo di vibrare considerato ed ha espressione: |
|
|
per T0 > 0,8 secondi |
R = 0, 862 / T02/3 |
|
|
per T0 £ 0,8 secondi |
R = 1,0 |
|
dove T è il
periodo del modo di vibrare considerato.
L’analisi modale deve utilizzare un modello della
struttura che ne rappresenti l’articolazione planimetrica e altimetrica e tener
conto di un numero di modi di vibrazione sufficiente ad assicurare
l’eccitazione di più dell’85% della massa totale della struttura come definita
al punto B.3.
Per ciascuna eccitazione (orizzontale oppure
verticale), indicando con ai ed hi rispettivamente le sollecitazioni e gli spostamenti
relativi al modo i–esimo, le sollecitazioni e gli spostamenti complessivi si
calcolano con le espressioni:
h =
La sovrapposizione degli effetti dovuti alle diverse
eccitazioni si esegue con le (1).
B.7. Verifiche.
Tutte le costruzioni in zone dichiarate sismiche,
oltre ad essere verificate secondo le prescrizioni contenute nelle norme
vigenti a carattere generale, devono soddisfare alcune verifiche specifiche.
Esse consistono:
Le verifiche relative ai precedenti capoversi si
devono eseguire con le modalità indicate ai successivi punti B.8. e B.9.
B.8 VERIFICHE DI RESISTENZA
Le verifiche di resistenza possono essere effettuate
verificando gli stati di tensione secondo il metodo delle tensioni ammissibili,
oppure verificando gli stati di sollecitazione, per i diversi stati limite
ultimi di resistenza, secondo il metodo degli stati limite. Non è ammesso che
per parti di una stessa struttura si adottino due diversi metodi di verifica.
B.8.1. VERIFICA SECONDO IL METODO DELLE TENSIONI
AMMISSIBILI.
Si indichino con a le sollecitazioni
dovute al sisma convenzionale, e con ap le sollecitazioni dovute agli altri carichi agenti
contemporaneamente, escluso il vento. Le tensioni di calcolo che devono essere
considerate agli effetti della verifica sono valutate assumendo il
comportamento elastico e lineare della struttura, e considerando la
combinazione di carichi che fornisce le sollecitazioni ap ± a più gravose.
B.8.2. VERIFICA AGLI STATI LIMITE ULTIMI DI
RESISTENZA.
Le sollecitazioni, per la verifica allo stato limite ultimo, devono essere valutate con la formula di combinazione:
a'p ±
gE a
in cui a sono le sollecitazioni dovute
al sisma convenzionale, gE è pari a
1,5, mentre a'p si valuta con riferimento alla seguente
combinazione, espressa in forma convenzionale:
![]()
essendo:
Gk = il valore caratteristico delle azioni permanenti;
Pk = il valore caratteristico della forza di
precompressione;
Qjk = il valore caratteristico del sovraccarico variabile
di base;
Qik = i valori caratteristici delle azioni variabili tra
loro indipendenti;
gg = 1,4
(oppure 1,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);
gp = 1,2
(oppure 0,9 se il suo contributo aumenta la sicurezza);
gq = 1,5
(oppure 0,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);
y0i =
coefficienti di combinazione allo stato limite ultimo, da assumere pari a 0,7
per i carichi variabili di esercizio nei fabbricati per abitazione e uffici e
per le azioni da neve, pari a 0 per le azioni da vento.
B.9. Spostamenti e
deformazioni.
Siano hd gli spostamenti elastici relativi tra due punti della
struttura dovuti al sisma convenzionale, hp gli spostamenti elastici relativi tra i medesimi due
punti della struttura dovuti alle altre azioni da prendere in considerazione,
così come specificato al punto B.8.1. relativamente alla verifica col metodo
delle tensioni ammissibili, e al punto B.8.2. relativamente alla verifica agli
stati limite ultimi di resistenza, per i quali l’accelerazione sismica è
maggiorata di gE.
Per limitare la danneggiabilità delle parti non
strutturali e degli impianti, gli spostamenti relativi totali ht sono da
valutare convenzionalmente mediante la seguente formula:
ht = ( hp ± lhd)/ c
in cui:
|
l = 2 |
quando I = 1.0 |
|
l = 3 |
quando I = 1.2 |
|
l = 4 |
quando I = 1.4 |
|
c = 1 |
se si utilizza il metodo delle tensioni ammissibili |
|
c = 1.5 |
se si utilizza il metodo degli stati limite |
Con tali spostamenti si devono verificare la stabilità degli elementi non strutturali e la funzionalità degli impianti fissi. In particolare, per gli spostamenti così determinati, non si deve avere, per gli edifici, espulsione dei pannelli divisori e di chiusura.
Per il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza
delle parti strutturali gli spostamenti relativi totali
da valutare convenzionalmente
mediante la formula:
= ( hp
± 9hd)/ c
non devono causare perdita di connessione nei vincoli o martellamento tra strutture adiacenti.
La valutazione di
sopra indicata tiene conto della differenza tra
l’azione sismica prevista nella norma ed il moto effettivo del terreno durante
un terremoto di forte intensità, nonché del comportamento non lineare della
struttura.
Gli spostamenti
possono essere valutati con analisi più accurate che,
basate su una motivata scelta dell’azione sismica, considerino l’eventuale
comportamento non lineare della struttura.
Gli spostamenti e le rotazioni così calcolati non
devono compromettere l’integrità delle cerniere e degli appoggi scorrevoli. In
quest’ultimo caso, l’ampiezza dello spostamento consentito deve comunque essere
limitata da appositi dispositivi.
Il calcolo della distanza minima tra due strutture
contigue richiederebbe di valutare gli spostamenti di entrambe le strutture,
considerandole in opposizione di fase. Qualora questo non sia possibile per
mancanza di dati relativamente ad una delle strutture, come in genere avviene
nel caso in cui una sia già esistente, è accettabile una valutazione della
suddetta distanza minima secondo quanto indicato in C.4.2.
B.10. Fondazioni.
Le verifiche di stabilità del terreno e delle
strutture di fondazione vanno eseguite con i metodi ed i procedimenti della
geotecnica, tenendo conto delle massime sollecitazioni che la struttura
trasmette al terreno. Nel caso in cui la struttura sia stata verificata col
metodo delle tensioni ammissibili, le massime sollecitazioni sul terreno
saranno calcolate con riferimento ai valori nominali delle azioni. Nel caso in
cui la struttura sia stata verificata col metodo degli stati limite, le massime
sollecitazioni sul terreno saranno calcolate con riferimento ai valori
caratteristici delle azioni assumendo gE, gg, gp e gq pari ad uno.
Il piano di posa delle fondazioni deve essere spinto
in profondità in modo da non ricadere in zona ove risultino apprezzabili le
variazioni stagionali del contenuto naturale d’acqua.
In relazione alle caratteristiche dei terreni e del
manufatto, la fondazione deve soddisfare le seguenti prescrizioni:
a) le strutture di fondazione devono essere collegate tra
loro da un reticolo di travi; ogni collegamento deve essere proporzionato in
modo che sia in grado di sopportare una forza assiale di trazione o di
compressione pari ad un decimo del maggiore dei carichi verticali applicati
alle estremità. S consentito omettere tali collegamenti in caso di terreni
rocciosi o, comunque, di caratteristiche meccaniche elevate, nonché in zone con
grado di sismicità S = 6; in tutti
gli altri casi, in mancanza di collegamenti, la struttura deve essere
verificata per gli spostamenti orizzontali relativi del terreno tra i punti non
collegati.
Ai fini della verifica della resistenza, una valutazione di minimo per tale spostamento relativo, valida per terreni che presentino caratteristiche geotecniche uniformi, è contenuta nella seguente tabella:
|
|
Grado di sismicità |
DL |
|
Tensioni ammissibili |
S=9 |
0.05 (L/100) |
|
S=12 |
0.10 (L/100) |
|
|
Stati limite |
S=9 |
0.075 (L/100) |
|
S=12 |
0.15 (L/100) |
dove:
L è la distanza tra i punti in esame;
DL è lo spostamento, con minimo di 1 cm.
Ai fini della verifica della compatibilità degli spostamenti,
lo spostamento relativo massimo DL, tra punti del
terreno distanti L, può essere valutato
mediante la seguente tabella.
|
Grado di sismicità |
D L |
|
S=9 |
0,15 (L/100) |
|
S=12 |
0,30 (L/100) |
b) nelle fondazioni su pali questi devono avere un’armatura
calcolata per la relativa componente sismica orizzontale ed estesa a tutta la
lunghezza ed efficacemente collegata a quella della struttura sovrastante.
C.1. Sistemi costruttivi.
Gli edifici possono essere costruiti con:
C.2. Altezza massima dei nuovi edifici.
Per ogni fronte esterna l’altezza dei nuovi edifici,
rappresentata dalla massima differenza di livello fra il piano di copertura più
elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale o del marciapiede
nelle immediate vicinanze degli edifici stessi, non può superare nelle strade e
negli edifici in piano i limiti riportati nella tabella 2.
Nel caso di copertura a tetto detta altezza va
misurata dalla quota d’imposta della falda e, per falde con imposte a quote
diverse, dalla quota d’imposta della più alta.
Tipo
di struttura
|
Altezza massima (m) |
||
|
s=6<//td |
s=9 |
S=12 |
|
|
Legno |
10 |
7 |
7 |
|
Muratura ordinaria |
16 |
11 |
7,5 |
|
Muratura armata |
25 |
19 |
13 |
|
Pannelli portanti |
32 |
25 |
16 |
|
Intelaiatura |
nessuna limitazione |
||
Sono esclusi dal computo delle altezze gli eventuali
torrini delle scale e degli ascensori.
Nel caso che gli edifici abbiano un piano cantinato o
seminterrato la differenza di livello (misurata sulla stessa verticale) tra il
piano più elevato di copertura (o la quota d’imposta delle falde) e quello di
estradosso delle strutture di fondazione, può eccedere di non più di quattro
metri i limiti stabiliti dalla precedente tabella 2.
Nelle strade o nei terreni in pendio le altezze
massime di cui alla precedente tabella possono essere incrementate di 1,50 m
purché la media generale delle altezze di tutte le fronti rientri nei limiti
stabiliti nella tabella stessa.
Per le costruzioni in legno è ammessa la realizzazione
di uno zoccolo in muratura e malta cementizia o in calcestruzzo semplice o
armato, la cui altezza non può superare i quattro metri. In tal caso i limiti
di cui alla precedente tabella 1 vanno riferiti alla sola parte in legno.
C.3. Limitazione dell’altezza in funzione
della larghezza stradale.
Quando un edificio, con qualsivoglia struttura sia
costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi
restando i limiti fissati nel precedente punto C.2. e fatte salve le eventuali
maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di
attuazione degli strumenti urbanistici, la sua altezza H, per ciascun fronte dell’edificio verso strada, valutata con i
criteri di cui al punto C.2., non può superare i seguenti valori, espressi in
metri:
|
per |
L £ 3 |
H = 3 |
|
per |
3 < L £ 11 |
H = L |
|
per |
L > 11 |
H = 11 + 3 (L - 11) |
in cui con L
viene indicata la minima distanza tra il contorno dell’edificio e il ciglio
opposto della strada, compresa la carreggiata.
Agli effetti del presente punto deve intendersi:
Negli edifici in angolo su strade di diversa larghezza
è consentito, nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo, a partire
dall’angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, una altezza
uguale a quella consentita dalla strada più larga.Nelle zone a bassa sismicità (S = 6) di cui all’art. 18 della legge 2
febbraio 1974, n. 64, devono essere rispettate solo le limitazioni previste nei
regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici.
Le strutture secondarie e gli elementi non strutturali
che si trovano al di sopra dei piani di copertura devono essere efficacemente
ancorati alla struttura principale.
C.4. DISTANZA FRA GLI
EDIFICI.
C.4.1. INTERVALLI D'ISOLAMENTO
La larghezza degli intervalli d’isolamento, cioè la
distanza minima fra i muri frontali di due edifici, è quella prescritta dai
regolamenti comunali purché detti intervalli siano chiusi alla pubblica circolazione
dei veicoli e/o dei pedoni.
In caso contrario sono da considerarsi, agli effetti
del precedente punto C.3., quali strade.
Due edifici non possono essere costruiti a contatto, a
meno che essi non costituiscano un unico organismo statico realizzando la
completa solidarietà strutturale.
Nel caso in cui due edifici formino organismi distaccati, essi devono essere forniti di giunto tecnico di dimensione non minore di:
d(h) = h / 100
ove d (h) è la distanza fra due punti
affacciati, posti alla quota h a
partire dallo spiccato delle strutture in elevazione.
Analogo dimensionamento deve adottarsi in corrispondenza dei giunti di dilatazione degli edifici.
C.5. EDIFICI IN MURATURA
C.5.1. REGOLE GENERALI
Gli edifici in muratura debbono essere realizzati nel
rispetto del decreto ministeriale 20 novembre 1987, «Norme tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento», ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni, ove non
in contrasto con le presenti norme.
In particolare, alle predette Norme tecniche deve
farsi riferimento per ciò che concerne le caratteristiche fisiche, meccaniche e
geometriche degli elementi resistenti naturali e artificiali, nonché per i
relativi controlli di produzione e di accettazione in cantiere.
Sia per gli edifici in muratura ordinaria, di cui al seguente punto C.5.2., che per quelli in muratura armata, di cui al seguente punto C.5.3., debbono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti:
|
a) |
la resistenza caratteristica a compressione fbk degli elementi artificiali deve risultare non inferiore ai seguenti valori: 7 N/mm2 (70 kg/cm2) per gli
elementi pieni; 5 N/mm2 (50 kg/cm2) per gli
elementi semipieni nella direzione dei carichi verticali; 1,5 N/mm2 (15 kg/cm2) per gli elementi semipieni nella direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano della muratura; |
|
b) |
le strutture costituenti i vari orizzontamenti, comprese le coperture di ogni tipo, non devono essere spingenti. Eventuali spinte orizzontali, comprese quelle esercitate ad esempio da archi e volte, e valutate tenendo conto dell’azione sismica, devono essere eliminate con tiranti o cerchiature oppure riportate alle fondazioni mediante idonee disposizioni strutturali; |
|
c) |
i solai devono assolvere, oltre alla funzione portante dei carichi verticali, quella di ripartizione delle azioni orizzontali tra i muri maestri; |
|
d) |
i cordoli, in corrispondenza dei solai di piano e di
copertura devono avere larghezza pari a quella della muratura sottostante; è
consentita una riduzione di larghezza fino a 6 cm per l’arretramento del filo
esterno. |
|
e) |
nei solai le travi metalliche e i travetti prefabbricati devono essere prolungati nel cordolo per una lunghezza non inferiore alla metà della larghezza del cordolo stesso e comunque non inferiore a 12 cm; le travi metalliche devono essere munite di appositi ancoraggi; |
|
f) |
in corrispondenza degli incroci d’angolo dei muri maestri perimetrali sono prescritte, su entrambi i lati, zone di muratura di lunghezza pari ad almeno m 1; tali lunghezze si intendono comprensive dello spessore del muro ortogonale; |
|
g) |
nel piano interrato o seminterrato è ammesso realizzare i muri in calcestruzzo armato con spessori almeno pari a quelli del piano sovrastante; |
Gli edifici in muratura ordinaria devono essere
costruiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
|
a) |
la pianta dell’edificio deve essere il più possibile compatta e simmetrica rispetto ai due assi ortogonali; in particolare, nel caso di pianta rettangolare, il rapporto tra lato minore e lato maggiore, al netto dei balconi, non deve risultare inferiore ad 1/3. La distribuzione delle aperture dei muri, in pianta e in alzato, deve essere tale da garantire, per quanto possibile, la simmetria strutturale; |
||||||||||
|
b) |
ciascun muro maestro deve essere intersecato da altri muri maestri trasversali, ad esso ben ammorsati, ad interasse non superiore a m 7; |
||||||||||
|
c) |
al di sopra dei vani di porte e finestre devono essere disposti architravi in cemento armato o in acciaio efficacemente ammorsati nella muratura; |
||||||||||
|
d) |
le fondazioni possono essere realizzate con muratura ordinaria, purché sul piano di spiccato venga disposto un cordolo di calcestruzzo armato, le cui dimensioni ed armatura devono essere conformi a quanto prescritto al punto C.5.1., lettera d); |
||||||||||
|
e) |
la distanza massima fra lo spiccato delle fondazioni e l’intradosso del primo solaio o fra due solai successivi non deve superare m 5, fermo restando l’obbligo di garantire per i setti murari una snellezza inferiore a 12; |
||||||||||
|
f) |
la muratura portante deve essere realizzata con elementi artificiali pieni o semipieni, ovvero con elementi di pietra squadrata, con l’impiego di malta cementizia. è ammesso per gli edifici con non più di due piani fuori terra l’uso di muratura listata con l’impiego di malta cementizia. La listatura deve essere realizzata mediante fasce di conglomerato semplice o armato oppure mediante ricorsi orizzontali costituiti da almeno tre corsi in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a m 1,6 ed estesi a tutta la lunghezza e a tutto lo spessore del muro; gli spessori dei muri devono essere non inferiori a quelli indicati nella seguente tabella: Tabella 3
|
||||||||||
|
spessori dei muri in
pietrame listato |
|||||||||||
|
|
S=6 |
S=9 |
S=12 |
||||||||
|
piano secondo |
40 |
40 |
50 |
||||||||
|
piano primo |
40 |
40 |
65 |
||||||||
|
piano cantinato |
55 |
55 |
80 |
||||||||
|
|
|||||||||||
|
g) |
lo spessore delle murature deve essere non inferiore a 24 cm, al netto dell’intonaco; |
||||||||||
|
h) |
le murature debbono presentare in fondazione un aumento di spessore di almeno cm 20; |
||||||||||
|
i) |
le aperture praticate nei muri portanti devono essere verticalmente allineate; in alternativa, ai fini della valutazione dell’area resistente di cui alla lettera l) si prendono in considerazione per la verifica del generico piano esclusivamente le porzioni di muri che presentino continuità verticale dal piano oggetto di verifica fino alle fondazioni; |
||||||||||
|
l) |
nel caso di murature realizzate mediante blocchi
artificiali semipieni, ovvero in pietra naturale squadrata con elementi di
resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 30 kg/cmq, l’area
della sezione di muratura resistente alle azioni orizzontali, espressa come
percentuale della superficie totale dell’edificio, e valutata al netto delle
aperture, non deve essere inferiore, per ciascun piano di verifica, ai valori
di cui alle tabelle 4a e 4b in funzione della sismicità della
zona. Dette percentuali devono essere rispettate in entrambe le direzioni
principali. Nel caso di murature realizzate mediante blocchi artificiali
pieni, l’area suddetta non deve essere inferiore, per ciascun piano di
verifica, alle percentuali che si ottengono dalle tabelle 4a e 4b dividendo ciascuna percentuale per 1,25. Nel caso di murature realizzate in pietra naturale squadrata, costituita da elementi di resistenza caratteristica inferiore a 30 kg/cmq, l’area suddetta deve essere adeguatamente incrementata sulla base di motivate valutazioni e comunque non deve essere inferiore, per ciascun piano di verifica, alle percentuali che si ottengono dalle tabelle 4a e 4b moltiplicando ciascuna percentuale per il rapporto 30/fbk ove fbk è il valore della resistenza caratteristica degli elementi. Tabella 4a
|
||||||||||
|
|
Area
resistente ai vari piani (%) (zone con S=12) |
||||||||||
|
piano I |
piano II |
piano III |
piano IV |
||||||||
|
Edifici a 1 piano |
6 |
- |
- |
- |
|||||||
|
Edifici a 2 piani |
6 |
6 |
- |
- |
|||||||
|
Edifici a 3 piani |
7 |
6 |
6 |
- |
|||||||
|
Edifici a 4 piani |
7 |
7 |
6 |
6 |
|||||||
|
|
|||||||||||
Tabella 4b
|
|||||||||||
|
|
Area
resistente ai vari piani (%) (zone con S=9 oppure S=6) |
||||||||||
|
piano I |
piano II |
piano III |
piano IV |
piano V |
|||||||
|
Edifici a 1 piano |
5 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Edifici a 2 piani |
5 |
5 |
- |
- |
- |
||||||
|
Edifici a 3 piani |
6 |
5 |
5 |
- |
- |
||||||
|
Edifici a 4 piani |
6 |
6 |
5 |
5 |
- |
||||||
|
Edifici a 5 piani |
7 |
7 |
6 |
6 |
5 |
||||||
|
Non sono da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della percentuale di muratura resistente, i muri aventi rapporto altezza/lunghezza superiore a 3. Deve inoltre risultare, per ciascun piano di verifica: s = N/(0,50
A)< con il seguente significato dei simboli: N = carico verticale totale relativo al piano in
esame; A = area totale, al netto delle aperture, dei muri
resistenti al piano in esame;
Tale verifica deve essere effettuata, di regola, per i muri del piano più basso dell’edificio nonché per i muri di ogni piano per il quale si determini almeno una delle seguenti situazioni: gli spessori di uno o più muri risultino minori dei corrispondenti spessori del piano inferiore; l’incidenza delle aperture risulti superiore a quella relativa al piano inferiore; |
|||||||||||
|
m) |
il sovraccarico non deve essere superiore a 4,00 kN/m2 (400 kg/m2). |
||||||||||
Ove siano rispettate tutte le precedenti prescrizioni,
la verifica rispetto alle azioni sismiche può essere omessa, ferma restando la
necessità delle verifiche previste dagli appositi decreti ministeriali nei
riguardi dei carichi verticali e delle azioni orizzontali dovute al vento,
nonché nei riguardi del terreno di fondazione.
Qualora non tutte le precedenti prescrizioni siano
rispettate l’edificio deve essere verificato secondo quanto disposto al punto C.9.5.,
ferma restando la necessità delle verifiche citate nel precedente comma e il
rispetto delle prescrizioni indicate al punto C.5.1.
C.5.3. EDIFICI IN MURATURA ARMATA
C.5.3.1. Oggetto e ambito di applicazione.
Per muratura armata s’intende quella costituita da
elementi resistenti artificiali semipieni tali da consentire la realizzazione
di pareti murarie incorporanti apposite armature metalliche verticali e
orizzontali.
I blocchi devono essere collegati mediante malta di
classe M2 - M1, che deve assicurare il riempimento sia dei giunti orizzontali
sia dei giunti verticali.
L’armatura deve essere disposta concentrata alle
estremità verticali ed orizzontali dei pannelli murari, definiti nel successivo
punto C.5.3.4. e diffusa nei pannelli secondo le indicazioni dei successivi
punti C.5.3.3.2. e C.5.3 3.3. Nel caso in cui la muratura sia impiegata per la
realizzazione di edifici per i quali sia da attribuire al coefficiente di
protezione sismica I, di cui al
successivo punto C.6.1.1., un valore maggiore di uno, detta armatura diffusa
deve essere integrata dall’armatura diffusa definita nel successivo punto
C.5.3.3.4.
E’ ammessa la realizzazione di edifici mediante
muratura armata non conforme alle presenti norme purché ne sia comprovata
l’idoneità da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
La malta o il conglomerato di riempimento dei vani ove
alloggiano le armature deve avere resistenza caratteristica cubica non inferiore
a 15 N/mm2 (150 Kg/m2).
C.5.3.2. Concezione strutturale
dell’edificio.
Ciascuna parete muraria realizzata con muratura
armata, con o senza armatura diffusa, costituisce nel suo complesso una
struttura forata in corrispondenza delle aperture, particolarmente resistente
ad azioni ad essa complanari.
Tutte le pareti murarie devono essere di regola
efficacemente connesse da solai tali da costituire diaframmi rigidi; S
ammissibile che alcuni degli orizzontamenti non costituiscano diaframma rigido,
ma solo collegamento tra le pareti murarie opposte: in tal caso nell’analisi
strutturale si deve non tenere conto della rigidezza di tali orizzontamenti.
In ogni caso l’insieme strutturale risultante deve
essere in grado di reagire alle azioni esterne orizzontali con un comportamento
di tipo globale, al quale contribuisce soltanto la resistenza delle pareti nel
loro piano.
C.5.3.3. Dettagli costruttivi.
Le barre di armatura devono essere esclusivamente del
tipo ad aderenza migliorata.
La disposizione dell’armatura deve essere studiata in
modo da assicurarne la massima protezione nei confronti degli agenti corrosivi
esterni; in ogni caso le distanze tra la superficie esterna di ciascuna barra e
le superfici esterne del muro che la contiene devono essere non inferiori a cm
5. La conformazione degli elementi resistenti e la disposizione delle barre
devono essere tali da permettere la realizzazione dello sfalsamento dei giunti
verticali tra i blocchi, sia nel piano del muro che nel suo spessore.
C.5.3.3.1. Armature in corrispondenza delle
aperture.
Lungo i bordi orizzontali delle aperture si deve
disporre armatura la cui sezione trasversale complessiva deve essere quella
richiesta dalle verifiche di sicurezza, e comunque non inferiore a cm2
3 per ciascun bordo. Tale armatura deve essere prolungata ai lati dell’apertura
per almeno 60 diametri.
C.5.3.3.2. Armature verticali.
L’armatura verticale deve essere disposta in
corrispondenza degli innesti, degli incroci e dei bordi liberi dei pannelli
murari, così come definiti nel successivo punto C.5.3.4.; la sezione
trasversale complessiva deve essere quella richiesta dall’analisi delle
sollecitazioni, con un minimo di 4 cm2 per estremità. Altra armatura
verticale, di sezione uguale a quella disposta alle estremità, si deve disporre
nel corpo delle pareti, in modo da non eccedere l’interasse di 5 metri. Tutte
le armature verticali devono essere estese all’intera altezza del pannello
murario; nel caso in cui si abbia continuità verticale tra più pannelli, le corrispondenti
armature devono essere collegate tra loro con le modalità nel seguito
precisate. Le armature che non proseguono oltre il cordolo devono essere a
questo ancorate.
Le armature verticali devono essere alloggiate in vani
di forma tale che in ciascuno di essi risulti inscrivibile un cilindro di
almeno 6 cm di diametro. Di detti vani deve essere assicurato l’efficace e
completo riempimento con malta o conglomerato cementizio.
Le sovrapposizioni devono garantire la continuità
nella trasmissione degli sforzi di trazione, in modo che al crescere del carico
lo snervamento dell’acciaio abbia luogo prima che venga meno il contenimento esercitato
dagli elementi. In mancanza di dati sperimentali relativi agli elementi
impiegati, o per fori in cui il diametro del cilindro inscrivibile sia
superiore a 10 cm, le barre devono essere connesse per mezzo di idonei
dispositivi meccanici, ovvero circondate da idonea staffatura per tutta la
lunghezza della sovrapposizione, che deve essere assunta almeno pari a 60
diametri.
C.5.3.3.3. Armature orizzontali.
In corrispondenza dei solai vanno disposti cordoli in
calcestruzzo armato, secondo quanto prescritto al punto C.5.1., lettera d). Nei cordoli deve essere alloggiata
l’armatura concentrata alle estremità orizzontali dei pannelli, di cui al punto
C.5.3.1., fatti salvi i minimi di cui al punto C.5.1., lettera d).
Altra armatura orizzontale, che costituisce
incatenamento, di sezione non inferiore a 4 cm2, deve essere
disposta nel corpo delle pareti, in modo da non eccedere l’interasse di m 4.
Tale armatura deve essere alloggiata all’interno di
vani di dimensioni tali da permetterne il completo ricoprimento con la stessa
malta usata per la muratura.
La lunghezza di sovrapposizione va assunta almeno pari
a 60 diametri. Alle estremità dei muri le barre devono essere ripiegate nel
muro ortogonale per una lunghezza pari ad almeno 30 diametri.
Ulteriori armature orizzontali di diametro non
inferiore a 5 mm devono essere disposte nel corpo della muratura a interassi
non superiori a 60 cm, collegate mediante ripiegatura alle barre verticali
presenti alle estremità del pannello murario.
C.5.3.3.4. Armatura diffusa.
Quando I
> 1 l’armatura di cui ai punti precedenti deve essere integrata, secondo
quanto di seguito riportato, al fine di migliorare la duttilità della muratura.
Detta armatura deve essere costituita da barre
orizzontali e verticali, di sezione non inferiore a 0,2 cm2
ciascuna, disposte nelle pareti murarie ad interassi non superiori al doppio
dello spessore di ciascuna parete, e collegate mediante ripiegatura alle barre
rispettivamente verticali e orizzontali presenti alle estremità del pannello
murario. La sezione complessiva delle barre verticali non deve risultare
inferiore allo 0,4 per mille del prodotto dello spessore della parete per la
sua lunghezza; la sezione complessiva delle barre orizzontali non deve
risultare inferiore allo 0,4 per mille del prodotto dello spessore della parete
per la sua altezza.
L’armatura diffusa orizzontale, se presente, s’intende
sostitutiva di quella di cui all’ultimo comma del punto C.5.3.3.3.
C.5.3.4. Elementi strutturali resistenti
all’azione sismica.
Si considerano, ai fini dell’analisi delle
sollecitazioni, elementi strutturali resistenti all’azione sismica: i pannelli
murari, definiti come porzioni di muratura comprese tra due diaframmi
orizzontali successivi e tra due aperture o intersezioni che le limitano
lateralmente; tutte le porzioni di muratura che connettono tra loro pareti
verticali complanari.
Non vanno considerati resistenti all’azione sismica,
ma solo ai carichi verticali, i pannelli murari per i quali comunque il
rapporto tra l’altezza compresa tra due diaframmi orizzontali e la lunghezza in
pianta superi 4. In tali pannelli deve comunque essere disposta l’armatura
minima prevista al punto C.5.3.3.
Lo spessore netto delle pareti murarie resistenti
all’azione sismica non deve essere inferiore al maggiore dei seguenti valori:
- 1/14 dell’altezza compresa tra due diaframmi
orizzontali;
- cm 24.
C.5.3.5. Analisi delle sollecitazioni
sismiche e verifica degli elementi resistenti.
Per l’analisi delle sollecitazioni prodotte
dall’azione sismica negli elementi resistenti si deve esaminare l’intero
edificio nel suo complesso tridimensionale, come una struttura a setti
portanti, tenendo conto dei diaframmi costituiti dai solai nella loro effettiva
posizione.
È consentita l’analisi statica secondo il metodo
previsto per le strutture intelaiate al punto C.6. delle presenti norme, adottando
per il calcolo dell’azione sismica, oltre ad un coefficiente di risposta R = 1, un coefficiente di struttura b pari ad 1,5, riducibile a 1,4 qualora sia prevista l’armatura diffusa
aggiuntiva, di cui al precedente punto C.5.3.3.4.
Deve essere verificata la resistenza di ciascun
elemento strutturale senza considerare una eventuale possibilità di ridistribuzione
delle azioni interne, e considerando nulla la resistenza a trazione della
muratura.
Per gli edifici in muratura armata l’analisi delle
sollecitazioni sismiche e la verifica degli elementi resistenti, di cui ai commi
precedenti, è obbligatoria quando l’altezza dell’edificio superi i limiti
previsti al punto C.2. per le costruzioni in muratura ordinaria. Negli altri
casi S sufficiente che siano rispettate:
|
a) |
le prescrizioni di cui alle lettere a), b), e), g), h), i), l) e m) del punto C.5.2., con le seguenti modifiche: la distanza massima di cui alla lettera e) non deve superare m 7, con snellezza dei setti murari comunque non superiore a 14; il coefficiente 0,50 riduttivo dell’area resistente totale di piano, che compare nell’espressione della tensione normale riportata alla lettera l), S elevato a 0,60; i limiti contenuti nelle tabelle 4a e 4b possono essere ridotti sottraendo 1,5 a ciascuno dei valori percentuali ivi indicati; |
|
b) |
le prescrizioni di cui ai punti precedenti relativi agli edifici in muratura armata; in particolare, per le sezioni delle barre di armatura dei pannelli murari, si devono adottare almeno i valori minimi, che qui si ripetono: 3 cm2 lungo i bordi orizzontali delle aperture; 4 cm2 lungo i bordi verticali dei pannelli murari, così come definiti al punto C.5.3.4., e anche verticalmente nel corpo della muratura, qualora la lunghezza del pannello ecceda i 5 m; 4 barre di diametro minimo 16 mm all’interno dei cordoli in corrispondenza dei solai, con staffe di diametro minimo 6 mm ad interasse non superiore a 25 cm; 4 cm2 per le barre disposte orizzontalmente nel corpo della muratura qualora l’altezza del pannello ecceda i 4 m; armature orizzontali di diametro non inferiore a 5 mm disposte nel corpo della muratura ad interassi non superiori a 60 cm. |
C.5.3.6. Tensioni ammissibili.
Per le armature si adottano le tensioni ammissibili
previste, per le varie classi di acciaio, dalle vigenti norme sulle costruzioni
di conglomerato cementizio armato.
Per le verifiche tensionali della muratura sotto le
azioni sismiche, si adottano le tensioni ammissibili previste dalle vigenti
norme sugli edifici in muratura, moltiplicate per il coefficiente 2.
Nell’ambito delle costruzioni in muratura è consentito
utilizzare strutture di diversa tecnologia per sopportare i carichi verticali,
purché l’azione sismica sia integralmente affidata alla parte di muratura, per
la quale risultino rispettate le prescrizioni di cui ai punti precedenti.
Particolare attenzione deve essere posta ai
collegamenti fra elementi di tecnologia diversa, alla compatibilità delle deformazioni
conseguenti alle diverse deformabilità ed alla trasmissione dei carichi
verticali.
E’ consentito realizzare edifici costituiti da struttura muraria nella parte inferiore e sormontati da un piano con struttura in cemento armato o acciaio, a condizione che:
· i limiti all’altezza degli edifici, previsti al punto C.2. per le strutture in muratura, si intendono comprensivi delle parti in muratura e di quelle in cemento armato o in acciaio;
· la parte superiore in cemento armato o in acciaio sia ancorata al cordolo di coronamento della parte muraria e risulti verificata unitamente alla base in muratura, con i criteri di cui al punto C.6., per una forza sismica incrementata del 50%.
C.6. Edifici
con strutture intelaiate.
C.6.0.
SIMBOLOGIA.
D,B = massime dimensioni della pianta dell’edificio, con D³B, nelle direzioni, ortogonali fra
loro, delle azioni sismiche orizzontali;
Gi = somma del peso proprio del piano i-esimo dell’edificio e del
sovraccarico permanente
su di esso
gravante;
Qi = massimo
sovraccarico accidentale al piano i-esimo previsto nel calcolo statico di eserci-
zio;
s = coefficiente di riduzione del sovraccarico;
Wi = Gi + s • Qi = «peso»
da considerare per la valutazione delle azioni sismiche;
N = numero di piani dell’edificio;
W =
= «peso totale dell’edificio”;
Fi = forza
sismica;
K = coefficiente sismico;
C =
= coefficiente di intensità sismica;
S = grado di sismicità;
R = coefficiente di risposta;
e = coefficiente di
fondazione;
b = coefficiente di
struttura;
gi = coefficiente
di distribuzione delle azioni sismiche.
C.6.1. ANALISI STATICA.
L’analisi statica consiste nel simulare le
azioni sismiche con forze statiche proporzionali ai pesi Wi
innanzi definiti: il coefficiente di proporzionalità
(coefficiente sismico) si indica con il simbolo K e si distinguono nel seguito un coefficiente per le azioni
sismiche orizzontali Kh ed un coefficiente
per le azioni sismiche verticali Kv.
C.6.l.1. Azioni orizzontali.
Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano
attraverso l’introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non
contemporaneamente secondo due direzione ortogonali. Le forze alle diverse
quote devono essere applicate in corrispondenza dei baricentri dei «pesi» i
quali generalmente possono essere riportati alle quote dei solai.
La forza orizzontale Fi alla generica quota, secondo una prefissata
direzione, si ottiene dalla relazione:
Fi = Khi • Wi
essendo:
Khi = C• R• e• b• gi • I
e
Wi = Gi + s• Qi
I valori del coefficiente s sono riportati nella
tabella 5 in funzione della
destinazione dell’opera; i valori del coefficiente gi sono
riportati più avanti.
Qualora i locali di uno stesso piano siano
adibiti a funzioni diverse, se ne deve tener conto applicando ai sovraccarichi
accidentali del piano valori di s differenziati.
Tabella
5
|
Locale |
Coefficiente s |
|
Locali d’abitazione,
uffici non aperti al pubblico, alberghi, coperture, balconi Locali suscettibili di affollamento (uffici aperti al pubblico, ristoranti,
caffè, banche, aule scolastiche caserme, ospedali, ecc.) Locali suscettibili di grande affollamento (sale per convegni o spettacoli,
chiese, tribune, negozi, archivi, biblioteche, depositi, magazzini,
laboratori, officine, rimesse, parcheggi, contenitori, scale, ecc.) |
0,33 0,50 1,00 |
I valori dei parametri che
intervengono nella definizione del coefficiente sismico Khi sono
specificati in appresso.
Coefficiente di protezione
sismica I.
Per le opere la cui
resistenza al Sisma è di importanza primaria per le necessità della protezione
civile, per il coefficiente dì protezione Sismica si assume I = 1,4.
Per le opere che presentano
un particolare rischio per le loro caratteristiche d’uso, si assume I = 1,2.
Per le opere che non rientrano
nelle categorie precedenti, si assume I = 1,0.
Coefficiente di fondazione e.
Si assume di regola e =1. In presenza di
stratigrafie caratterizzate da depositi alluvionali di spessore variabile da 5
a 20 metri, soprastanti terreni coesivi o litoidi con caratteristiche
meccaniche significativamente superiori, si assumerà per il coefficiente e: il valore 1,3.
Coefficiente di risposta R.
Come indicato al punto B.5.,
il coefficiente di risposta R dipende dal periodo fondamentale
di vibrazione To relativamente alla direzione considerata. Si deve
porre:
per
T0>0,8 secondi R=0,862
/ T02/3
per
To£0,8 secondi R=l,0
Il
periodo To da utilizzarsi per la valutazione di R deve calcolarsi
con riferimento alla sola struttura resistente attraverso adeguate analisi dinamiche
che tengano conto della struttura nel suo complesso. Nel caso in cui tale
valutazione non venga eseguita si dovrà assumere
R=1.
Per le
costruzioni dotate di un periodo proprio To> 1,4 secondi nonchè per le
costruzioni di configurazione irregolare deve comunque essere eseguita
un’analisi dinamica secondo quanto precisato nel punto C.6.2.
Per costruzioni
irregolari si intendono configurazioni che presentino, in modo significativo,
variazioni della disposizione planimetrica lungo l’altezza o della disposizione
altimetrica lungo la pianta, ovvero disuniforrnità nella distribuzione
planimetrica o altimetrica delle rigidezze o delle masse o, infine,
scostamenti planimetrici o altimetrici tra centro di massa e centro di
rigidezza di un qualsiasi piano.
Allo scopo di
controllare se il periodo fondamentale di vibrazione To superi o
meno il limite di 1,4 secondi innanzi indicato, per le strutture intelaiate
può essere impiegata la formula:
T0
= 0,1· H/
[ H e B in metri; T0 in secondi]
Coefficiente di
distribuzione gi
Al piano iesimo, si assume per esso l’espressione:
gi = hi 
essendo hi la
quota del piano i-esimo rispetto allo spiccato delle fondazioni.
Quando sull’edificio insistono opere complementari quali
torri, antenne, serbatoi, ecc., il loro peso ai fini del calcolo di gi può essere considerato
conglobato a quello dell’impalcato sul quale esse gravano.
Per la verifica
dell’edificio, inoltre, dovrà considerarsi il momento di trasporto fra il baricentro
delle dette opere complementari e l’impalcato su cui insistono.
Il calcolo locale delle
sollecitazioni nelle opere complementari di cui sopra deve essere peraltro
effettuato considerando un coefficiente Kh uguale a quello
del piano su cui gravano.
Coefficiente di struttura b.
Si assume di regola pari ad 1; nel caso in cui nella struttura dell’edificio vi siano telai ed elementi irrigidenti verticali e su questi ultimi prevalentemente si distribuiscano le azioni orizzontali, si assume:
b = 1,2
C.6. 1.2. Ripartizione
delle forze orizzontali.
La ripartizione delle forze Orizzontali fra le diverse strutture dell’edificio deve essere effettuata a ciascun livello in proporzione alle rispettive rigidezze.
Nel caso di eccentricità fra
il baricentro delle rigidezze e quello delle masse si dovrà considerare
l’effetto delle coppie torcenti. Quando il rapporto fra i lati D/B è maggiore di 2,5, anche in
assenza di eccentricità, dovrà considerarsi al piano i-esimo una coppia
torcente provocata dalle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti non
minore di:
M1i min =lD ![]()
essendo i valori, minimi l riportati nella tabella 6.
|
2,5 <D/B<3,5 |
l=0,03+0,02• (D/B—2,5) |
|
D/B>3,5 |
l=0,05 |
La ripartizione delle forze sismiche al piano fra gli elementi verticali resistenti può in generale essere eseguita facendo l’ipotesi che i solai siano infinitamente rigidi nei confronti di azioni ad essi complanari
Tale ipotesi deve comunque
essere adeguatamente giustificata.
C.6.1.3. Azioni verticali.
Le azioni sismiche verticali
non vengono di norma considerate, ad esclusione dei seguenti casi:
a) membrature orizzontali con luci superiori a 20 m;
b) strutture
di tipo spingente;
c) sbalzi.
Nei casi di cui ai punti a)
e b) le strutture devono
calcolarsi prevedendo un coefficiente sismico verticale Kn, pari a ± 0,2.
Per gli sbalzi si deve
considerare un coefficiente sismico verticale Kn = ± 0,4.
Il coefficiente Kn in ogni caso deve essere moltiplicato per
I.
C.6.2. ANALISI DINAMICA.
Per strutture dotate di
periodo proprio To> 1,4 secondi e, comunque, per tutti i casi indicati al punto C.6.1.1.
deve essere eseguita l’analisi dinamica con le modalità prescritte in B.6.
adottando come spettro di risposta, in termini di accelerazione orizzontale, l’espressione
a/g
= C • R•e •b • I
Il calcolo delle azioni
sismiche verticali nei casi indicati al punto C.6.1.3. non richiede un’analisi
dinamica e possono quindi applicarsi i coefficienti convenzionali ivi indicati.
In alternativa è possibile
eseguire l’analisi dinamica per azioni verticali utilizzando lo spettro di
risposta dell’azione orizzontale moltiplicato per 2 per i casi a) e b) e per 4 per il caso c) di cui al punto C.6.1.3.
C.6.3 VERIFICHE
Per quanto concerne la
verifica delle tensioni e delle sollecitazioni vale quanto prescritto nei punti
B.7 e B.8.
In particolare le
sollecitazioni a provocate dal sisma si
devono combinare con quelle ap o ap’ provocate dalle altre azioni
esterne secondo la relazione:
ap ± a
per le verifiche alle
tensioni ammissibili, e
aP’ ± gEa
per le verifiche allo stato
limite ultimo.
Qualora si siano calcolate
le sollecitazioni an, provocate dalle azioni
verticali, la determinazione delle sollecitazioni complessivamente provocate
dal sisma si dovrà eseguire mediante la relazione:
![]()
indicando con ah le sollecitazioni provocate
dalle azioni sismiche orizzontali.
Al fine di eliminare o
comunque limitare fortemente i danni agli elementi non strutturali e agli impianti,
per i terremoti di medio-bassa intensità, deve essere verificato che, in
presenza degli spostamenti relativi ht tra un piano e il
successivo, valutati mediante l'espressione:
![]()
dove i simboli si
interpretano come in B. 9, gli elementi non strutturali e gli impianti fissi
non subiscano danni tali da impedire la funzionalità dell'edificio.
Nel calcolo di ht si tiene conto, ove
richiesto, anche degli effetti delle azioni sismiche verticali, assumendo un
valore di hd pari a:
![]()
in cui:
hh = è lo spostamento relativo
tra i piani successivi prodotto dalle azioni sismiche orizzontali;
hn = è lo spostamento relativo
tra i piani successivi prodotto dalle azioni sismiche verticali.
In mancanza di una specifica
valutazione degli effetti del sisma sugli impianti e sugli elementi non strutturali,
indicando con h l'altezza d'interpiano, le verifiche di stabilità di cui al
punto B. 9 possono ritenersi soddisfatte se:
ht £ 0.002 h
in presenza di elementi non
strutturali in materiale fragile (laterizi o simili) aderenti alla struttura;
ht £ 0.004 h
in presenza di elementi non
strutturali realizzati in modo da non interferire con la deformazione della
struttura.
Non si richiede invece il
calcolo delle deformazioni e degli spostamenti per terremoti di forte intensità
a meno che la loro valutazione non sia essenziale per controllare il
funzionamento di particolari dispositivi di
vincolo e di collegamento. In tal caso, indicando con ht £ tali
spostamenti, si ha:
![]()
con:
hh e hn valutati con le
combinazioni delle azioni specificate in B.8.
C.6.4 ELEMENTI DIVISORI E
PANNELLI ESTERNI
I pannelli divisori interni,
se hanno altezza superiore a 4 m e sviluppano una superficie superiore a 20 m2,
debbono essere collegati alla struttura superiore e inferiore mediante
nervature verticali, disposte ad interasse non superiore a 3 metri, ovvero
dotati di provvedimenti alternativi che ne garantiscano la stabilità con
riferimento a quanto indicato al punto B.9 e C.6.3.
Analogo collegamento è
prescritto per i pannelli di tamponatura esterni sia quando abbiano altezza superiore
a 3.5 m sia quando sviluppano una superficie superiore a 15 metri quadrati.
Le eventuali aperture in
detti pannelli, in edifici da realizzare in zone con grado di sismicità S>9,
devono essere delimitate da un'intelaiatura della quale alcuni elementi devono
essere prolungati fino a collegarsi con la struttura portante.
Per i pannelli di
tamponatura esterna prefabbricati di qualsiasi dimensione, si devono prevedere
gli accorgimenti necessari per evitare che essi possano distaccarsi totalmente
dalla struttura che li sostiene.
C.6.5 FONDAZIONI
Valgono, per le fondazioni,
le prescrizioni riportate nei punti A. 2 e B. 10.
C.7 Edifici con struttura a
pannelli portanti
C.7.0 I sistemi costruttivi di cui alla lettera c) del
precedente punto C. I devono essere realizzati in osservanza di quanto stabilito
dalle disposizioni vigenti e la loro idoneità deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. Nel caso di pannelli
costituiti da conglomerato cementizio armato o parzialmente armato costruito in
opera, la certificazione di idoneità deve essere rilasciata esclusivamente se
costituiscono un sistema, intendendosi per tale la realizzazione di particolari
costruttivi essenziali con carattere ripetitivo.
C.7.1 Lo schema strutturale dell'edificio deve contenere pareti di
irrigidimento secondo due direzioni orizzontali ortogonali.
C.7.2 I procedimenti di verifica sismica vengono di norma eseguiti con
le modalità previste nel punto C.6.
Le azioni orizzontali devono
essere valutate e distribuite come indicato al punto C.6.1.1 assegnando al
coefficiente di struttura il valore b=1.4 e al coefficiente di
risposta il valore R= I .
C.8 Edifici con struttura in
legno
Le costole montanti e le
altre parti costituenti l'organismo statico degli edifici in legno devono essere
di un solo pezzo oppure collegate in modo da non avere indebolimenti in
corrispondenza delle giunzioni.
C.9. Interventi sugli edifici esistenti.
C.9.0. Gli interventi di adeguamento o di
miglioramento di seguito definiti possono essere eseguiti senza l’obbligo del
rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti delle presenti norme, relativi
alle nuove costruzioni.
Gli interventi comprendono le riparazioni dei danni prodotti da eventi sismici.
C.9.1.1. Intervento di
adeguamento.
Si definisce intervento di adeguamento l’esecuzione di
un complesso di opere sufficienti per rendere l’edificio atto a resistere alle
azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3. e C.9.7.3.
E’ fatto obbligo di procedere all’adeguamento a
chiunque intenda:
|
a) |
sopraelevare o ampliare l’edificio. Si intende per ampliamento la sopraelevazione di parti dell’edificio di altezza inferiore a quella massima dell’edificio stesso. In tal caso non sussiste obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui al punto C.3.; |
|
b) |
apportare variazioni di destinazione che comportino, nelle strutture interessate dall’intervento, incrementi dei carichi originari (permanenti e accidentali) superiori al 20%; |
|
c) |
effettuare interventi strutturali rivolti a trasformare l’edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente; |
|
d) |
effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per innovare e sostituire parti strutturali dell’edificio, allorché detti interventi implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell’edificio stesso. |
Le sopraelevazioni, nonché gli interventi che
comportano un aumento del numero dei piani, sono ammissibili esclusivamente ove
siano compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano; è altresì
ammissibile una variazione di altezza, senza il rispetto delle norme di cui ai
punti C.2. e C.3., qualora sia necessaria per l’abitabilità degli ambienti, a
norma dei regolamenti edilizi, sempre che resti immutato il numero dei piani.
C.9.1.2. Intervento di miglioramento.
Si definisce intervento di miglioramento l’esecuzione
di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell’edificio con
lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza senza, peraltro, modificarne
in maniera sostanziale il comportamento globale.
è fatto obbligo di eseguire interventi di
miglioramento a chiunque intenda effettuare interventi locali volti a rinnovare
o sostituire elementi strutturali dell’edificio.
Tale tipologia d’intervento si applica, in particolare, al caso degli edifici di carattere monumentale, di cui all’art. 16 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, in quanto compatibile con le esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale.
C.9.2. PROGETTO ESECUTIVO.
C.9.2.1. Progetto esecutivo
degli interventi di adeguamento.
Gli interventi di adeguamento antisismico di un
edificio devono essere eseguiti sulla base di un progetto esecutivo firmato, ai
sensi dell’art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle
rispettive competenze.
Il progetto deve essere completo ed esauriente per
planimetria, piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica,
relazione sulle fondazioni e fascicolo dei calcoli per la verifica sismica. In
particolare la relazione tecnica deve riferirsi anche a quanto indicato nei
successivi punti C.9.2.3. e C.9.2.4.
In ogni caso i disegni di progetto devono contenere le
necessarie informazioni atte a definire le modalità di realizzazione degli
interventi nonché, ogni qualvolta occorra, la descrizione e la rappresentazione
grafica delle fasi di esecuzione con le relative prescrizioni specifiche.
Nel caso in cui sia prescritto l’adeguamento ai sensi
del precedente punto C.9.1.1., e viceversa, in relazione allo stato di fatto dell’edificio
e sulla base degli accertamenti e delle verifiche eseguite, risulti che non
occorrono provvedimenti di adeguamento, deve essere ugualmente presentata, ai
sensi del citato art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, la documentazione
tecnica sopra indicata riferita al fabbricato esistente.
La verifica sismica è tassativa per gli edifici con
struttura in cemento armato, metallica ed a pannelli portanti.
Essa può essere omessa e sostituita da una specifica
ed adeguata relazione tecnica per gli edifici in muratura ordinaria che allo
stato di fatto o dopo l’avvenuta esecuzione delle opere di rinforzo
eventualmente progettate, posseggano i requisiti costruttivi di cui ai punti
C.5.1. e C.5.2. Se gli edifici in muratura ordinaria non hanno i requisiti
citati, la verifica sismica è obbligatoria.
Nelle verifiche sismiche, per gli interventi di
adeguamento, si terrà conto dei coefficienti di protezione sismica I definiti nei punti precedenti.
C.9.2.2. Progetto esecutivo degli interventi
di miglioramento.
Nel caso di interventi di miglioramento il progetto
deve contenere la documentazione prescritta per gli interventi di adeguamento
limitatamente alle opere interessate. Nella relazione tecnica deve essere dimostrato
che gli interventi progettati non producano sostanziali modifiche nel
comportamento strutturale globale dell’edificio.
C.9.2.3. Operazioni progettuali.
II progetto di un intervento su di un edificio è basato sulle seguenti operazioni:
C.9.2.4. Criteri di scelta progettuale.
I criteri adottati nella scelta del tipo di intervento devono scaturire da uno studio preliminare dell’organismo edilizio riguardante in particolare:
C.9.3.
PROVVEDIMENTI TECNICI D'INTERVENTO.
I provvedimenti tecnici per interventi di adeguamento
o di miglioramento antisismico possono ottenersi sia mediante la riduzione
degli effetti delle azioni sismiche, sia mediante l’aumento della resistenza
dell’organismo edilizio, o di sue parti, a tali azioni.
Provvedimenti tecnici devono altresì essere adottati
per consolidare, e se del caso eliminare, elementi non strutturali il cui
eventuale crollo possa causare vittime o danni.
C.9.3.1. Provvedimenti tecnici di
adeguamento o di miglioramento intesi a ridurre gli effetti sismici.
I provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento intesi a ridurre gli effetti sismici possono consistere:
-
creazione ed adeguamento
dei giunti;
-
riduzione degli effetti torsionali;
-
modifica delle
rigidezze.
C.9.3.2. Provvedimenti tecnici di
adeguamento o di miglioramento intesi ad aumentare la resistenza strutturale.
I provvedimenti tecnici di adeguamento antisismico
intesi ad aumentare la resistenza delle strutture consistono sia nell’aumentare
la resistenza di alcuni o di tutti gli elementi costituenti il sistema
strutturale esistente, sia nell’inserimento di nuovi elementi o sistemi
strutturali collaboranti con quelli esistenti.
I provvedimenti tecnici di miglioramento antisismico
sono indicati al successivo punto C.9.8. Possono usarsi anche tecniche
d’intervento non ivi esplicitamente menzionate, purché risultino, sulla base di
adeguata documentazione, di eguale efficacia.
C 9.3.3. Provvedimenti tecnici in fondazione
negli interventi di adeguamento.
Le verifiche debbono essere eseguite secondo i criteri
stabiliti nel decreto ministeriale 11 marzo 1988 ed eventuali sue successive
modifiche e integrazioni, riducendo del 20% i coefficienti di sicurezza ivi prescritti.
Nel caso di edifici situati su o in prossimità di
pendii naturali o artificiali, deve essere verificata anche la stabilità globale
del pendio tenuto conto della presenza dell’edificio secondo quanto disposto
alla sezione G del sopracitato decreto.
Ove la verifica sopraindicata non risulti soddisfatta,
ovvero possano verificarsi nel sottosuolo dell’opera fenomeni di liquefazione,
si deve stabilizzare la zona mediante idonei interventi, il positivo risultato
dei quali deve essere documentato con osservazioni e misure in situ.
Negli interventi di adeguamento i provvedimenti sulle strutture di fondazione e le relative verifiche possono essere omessi, qualora, su motivato giudizio del progettista ed in relazione alle caratteristiche dei terreni, come deducibile dalla relazione geotecnica di cui al sopracitato decreto, siano verificate contemporaneamente tutte le seguenti circostanze:
C.9.3.4.
Giunti tecnici tra edifici contigui per interventi di adeguamento.
Nel caso di giunti non dimensionati in conformità al
punto C.4. si deve provvedere, in generale, al loro adeguamento.
In alternativa si può intervenire:
- o inserendo elementi di protezione al martellamento;
- oppure eliminando il giunto mediante il collegamento delle strutture da esso separate. In tale caso si deve tener conto di tale nuovo accoppiamento nella verifica dell’edificio.
Qualora l’adeguamento delle dimensioni del giunto risulti tecnicamente molto complesso o particolarmente oneroso, è consentito di non effettuare l’adeguamento nei seguenti casi:
C.9.3.5. Aggetti verticali.
Gli elementi verticali (quali comignoli, torrini,
parapetti, ecc.) devono essere opportunamente vincolati alle strutture portanti
ed essere resi resistenti alle forze sismiche.
C.9.4.
COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO.
Gli interventi di adeguamento devono essere sottoposti
a collaudo da parte di un ingegnere, architetto, geometra o perito edile
iscritto all’albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Il collaudo, da eseguirsi preferibilmente in corso d’opera, deve tendere ad accertare sostanzialmente che la realizzazione degli interventi sia avvenuta conformemente alle prescrizioni progettuali e nel rispetto delle finalità indicate dal progetto, controllando, in particolare, l’efficienza dei collegamenti, eseguiti tra i nuovi sistemi resistenti, eventualmente inseriti, e le strutture preesistenti. Il collaudo deve essere basato sulle risultanze di saggi e di prove sia in situ che su campioni, in laboratorio.
C
9.5. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN MURATURA ORDINARIA.
C.9.5.1. Schema strutturale.
II progetto degli interventi di adeguamento deve
basarsi su uno schema strutturale resistente all’azione sismica che deve
ragionevolmente rispettare la situazione effettiva della costruzione, tenuto
conto del suo comportamento globale; deve comunque essere assicurato un comportamento
di tipo scatolare del complesso della struttura.
Debbono inoltre prevedersi incatenamenti perimetrali
in corrispondenza di ogni orizzontamenti, compresi quelli a livello di piano
terra, di sottotetto e di imposta del tetto stesso.
Infine, per tutte le strutture spingenti deve
provvedersi all’assorbimento delle relative spinte.
Si deve accertare l’efficacia dei collegamenti tra
solai e pareti e delle pareti tra di loro. Qualora nello schema si faccia
affidamento sulla ripartizione delle forze orizzontali agenti ad un dato
livello tra i diversi setti murari, va accertata l’efficacia dei solai a
costituire un diaframma orizzontale rigido.
Per ciascuna parete si considerano in genere
separatamente le azioni ad essa complanari e quelle normali.
Le azioni complanari alle pareti vanno valutate
tenendo conto della ridistribuzione operata dai solai solo se questi presentano
adeguata rigidezza nel loro piano e buon collegamento con i muri.
Nei confronti delle azioni ortogonali alle pareti,
queste si considerano vincolate ai solai ed alle pareti trasversali solo se è
accertata l’efficacia dei collegamenti.
C.9.5.2. Analisi dei materiali.
La resistenza della muratura è calcolata in relazione
alla tipologia, alla qualità ed allo stato di conservazione del sistema
murario.
C.9.5.3. Verifica sismica.
La verifica delle strutture in elevazione va eseguita con riferimento alla resistenza a rottura delle murature, considerando le azioni sismiche definite al precedente punto C.6., ed assumendo, per il coefficiente di struttura, il valore:
b = b1 • b2
ove si attribuiscono i seguenti valori:
b1= 2, coefficiente che tiene
conto delle caratteristiche di duttilità delle costruzioni in muratura;
b2=
2, coefficiente che
tiene conto delle modalità di verifica a rottura.
Per la verifica sismica si può adottare una ipotesi di
comportamento elasto-plastico con controllo della duttilità.
Per la valutazione delle azioni sismiche complanari
alle pareti si prende in esame l’edificio nella sua interezza, con i
collegamenti operati dai solai in quanto a tale scopo efficaci, considerando la
forza orizzontale di calcolo applicata nel baricentro delle masse presenti.
Si considera trascurabile la rigidezza delle pareti
per deformazioni ortogonali al loro piano.
L’azione sismica ortogonale alla parete è rappresentata
da un carico orizzontale distribuito, pari a bC volte il
peso della parete e da forze orizzontali concentrate pari a bC
volte il carico trasmesso dagli orizzontamenti che si appoggiano su di essa, se
questi non sono efficacemente collegati a muri trasversali.
Si terrà conto dei vincoli della parete con i muri trasversali
e con i solai solo in quanto efficaci.
L’effetto flessionale dell’azione sismica ortogonale alla parete può essere
valutato nell’ipotesi di comportamento lineare a sezione interamente reagente.
Le verifiche relative alle fondazioni, previste dal decreto ministeriale 11
marzo 1988, vanno eseguite secondo i criteri stabiliti in detto decreto; le
azioni sismiche sono calcolate assumendo per il coefficiente b2 il
valore b2 = 1.
C.9.6. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN
CEMENTO ARMATO
C.9.6.1. Schema strutturale.
Lo schema strutturale resistente alle azioni sismiche deve derivare da un’analisi del comportamento globale dell’edificio, tenendo adeguatamente in conto la partecipazione di tutti gli elementi irrigidenti efficaci. In particolare, deve essere adeguatamente studiata la modellazione dei sistemi strutturali più rigidi, quali le scale o altri eventuali nuclei presenti nel fabbricato.
Si deve anche tener conto della presenza di quegli
elementi non strutturali che, attese le caratteristiche di rigidezza e di
resistenza, possono contribuire in maniera significativa all’assorbimento delle
azioni sismiche o che comunque possono modificare sensibilmente il comportamento
globale della sola ossatura portante. Di tali elementi deve essere considerato
anche l’eventuale effetto locale connesso con il loro collegamento agli
elementi strutturali principali.
Qualora lo schema strutturale sia basato sull’ipotesi
di infinita rigidezza dei solai nel loro piano, come previsto al punto
C.6.1.2., deve essere accertata la effettiva rispondenza di tale ipotesi con la
effettiva configurazione strutturale dei solai stessi.
C.9.6.2. Analisi dei materiali e particolari
costruttivi.
La resistenza degli elementi strutturali viene stimata
avuto riguardo alla qualità e allo stato di conservazione del conglomerato e
dell’armatura metallica.
Opportune indagini sono eseguite per appurare
l’affidabilità dei dettagli costruttivi, in particolare degli ancoraggi delle
armature in corrispondenza dei principali nodi trave-pilastro.
C.9.6.3. Verifica sismica.
La verifica sismica delle strutture in elevazione ed
in fondazione va eseguita considerando le azioni definite ai precedenti punti
C.6.1. e C.6.2.
C.9.7. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI CON
STRUTTURA METALLICA
C.9.7.1. Schema strutturale.
Lo schema strutturale resistente all’azione sismica deve rispecchiare il comportamento globale dell’edificio.
Va tenuto conto della
presenza di elementi anche non strutturali che limitino la deformabilità
dell’organismo portante: si valuterà la rigidezza e la resistenza di tali
elementi per giudicare la loro partecipazione al comportamento d’insieme.
Va accertata altresì l’efficienza
degli elementi controventanti costituiti da nuclei in cemento armato oppure da
strutture verticali in acciaio o altro, tenendo conto delle effettive
condizioni di vincolo offerte dalle fondazioni.
C.9.7.2. Analisi dei
materiali e particolari costruttivi.
Le caratteristiche di
resistenza degli elementi strutturali sono valutate mediante esame dello stato
di conservazione del materiale metallico e dell’integrità fisica di ogni loro
parte.
L’indagine deve essere
estesa, a seconda della tipologia strutturale dell’edificio, agli elementi
controventanti (nuclei di cemento armato, controventi verticali in acciaio,
ecc.), agli elementi di collegamento di questi ultimi alle piastre ed agli
ancoraggi alle fondazioni.
C.9.7.3. Verifica sismica.
La verifica sismica delle
strutture in elevazione ed in fondazione va eseguita considerando le azioni definite
ai precedenti punti C.6.1. e C.6.2.
C.9.8. INTERVENTI TECNICI DI MIGLIORAMENTO PER GLI
EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA
C.9.8.1. Pareti murarie.
Le murature che non
presentino gravi sintomi di instabilità quali strapiombi od estese lesioni
possono essere riparate; nel caso contrario vanno demolite e ripristinate
possibilmente con materiali inerti simili alla muratura preesistente.
Le riparazioni sono in
genere effettuate mediante:
· iniezione di miscele leganti;
· applicazione di lastre in cemento armato o reti metalliche elettrosaldate;
· inserimento di pilastrini;
· tirantature orizzontali e verticali.
Indebolimenti locali delle pareti murarie, in prossimità
degli innesti e degli incroci per l’eventuale presenza di canne fumarie o vuoti
di qualsiasi genere, devono essere eliminati.
In caso di irregolare distribuzione delle aperture
(vani di finestre o porte) nei muri maestri, quando non sia possibile la loro
chiusura, con muratura efficacemente immorsata alla esistente, si deve
provvedere alla cerchiatura delle aperture stesse a mezzo di telai in cemento
armato o metallici collegati alla muratura adiacente tramite perforazioni
armate.
C.9.8.2. Solai.
Ove si proceda alla sostituzione di solai, questi
devono essere del tipo in cemento armato ordinario o precompresso o solai misti
con blocchi interposti in laterizio od altro materiale, ovvero in acciaio
efficacemente ancorati alle estremità di cordoli.
Qualora le murature portanti siano prive di cordoli
armati in corrispondenza degli orizzontamenti, questi devono essere realizzati
con altezze non inferiori allo spessore del solaio.
I cordoli possono essere eseguiti —se necessario— a
tratti, sovrapponendo le armature ed eventualmente con predisposizione di un
tubo centrale per l’inserimento di tiranti o cavi di precompressione.
Qualora le murature presentino consistenza e buona
fattura i cordoli possono non essere estesi a tutto lo spessore delle murature
ovvero sostituiti con iniezioni di pasta cementizia o miscele sintetiche.
Possono usarsi solai in legno solo ove sia richiesto
da particolari esigenze architettoniche.
Nel caso si impieghino travetti prefabbricati, in
cemento armato ordinario o precompresso, si deve disporre un’apposita armatura
di collegamento dei travetti alle strutture perimetrali (travi o cordoli), in
modo da costituire un efficace ancoraggio sia agli effetti della trasmissione
del momento negativo, sia della forza di taglio.
Quando si usino laterizi, questi devono essere a
blocco unico tra i travetti ed essere efficacemente ancorati ad essi ed alla
sovrastante soletta.
C.9.8.3. Scale.
Le scale in muratura non portante (cosiddette alla
romana) devono di regola essere sostituite da scale in cemento armato o in
acciaio.
Possono tuttavia essere conservate soltanto se prive
di lesioni, e dopo averne verificata l’efficienza a mezzo di prove di carico
statico e dinamico. Quando necessità ambientali-architettoniche richiedano la
conservazione di scale a sbalzo staticamente non sicure, possono adottarsi,
previo accurato studio, rinforzi con adeguate strutture metalliche o
cementizie.
C.9.8.4. Archi e volte.
Gli archi e le volte dei fabbricati, siti negli
orizzontamenti fuori terra, devono essere muniti di cinture, chiavi o tiranti,
posti convenientemente in tensione, atti ad assorbire integralmente le spinte
alle loro imposte, a meno che le murature di sostegno abbiano spessori
sufficienti ad accogliere le spinte senza che vengano generati sforzi di
trazione.
Le eventuali lesioni degli archi e delle volte possono
essere risarcite mediante adeguate cuciture ovvero con iniezioni cementizie o
di soluzioni di materie sintetiche o altro materiale o sistema idoneo.
Qualora le lesioni siano macroscopiche, o le murature
si presentino inconsistenti, gli archi e le volte devono essere demoliti. Ove
lo richiedano esigenze funzionali od estetiche, ovvero il ripristino di
condizioni di equilibrio di insieme, possono essere ricostruiti sempre con il
criterio di realizzare sistemi chiusi in se stessi; qualora non sussistano le
dette esigenze, le strutture spingenti vanno sostituite con elementi strutturali
non spingenti.
C.9.8.5. Coperture.
I tetti, ove sostituiti, debbono essere non spingenti
ed efficacemente collegati ad un cordolo di coronamento.
Nel caso di tetti in legno si deve garantire una
adeguata connessione fra i diversi elementi costituenti l’orditura.
C.9.9.
EDIFICI CON STRUTTURA MISTA.
Nel caso di edifici le cui strutture resistenti siano
realizzate con combinazioni di elementi in muratura, in calcestruzzo armato o
metallici, si applicano le prescrizioni di cui alle presenti norme relative
alla tipologia degli elementi strutturali ai quali S prevalentemente affidato
il compito di resistere alle forze orizzontali.
Deve essere verificata la compatibilità delle deformazioni dei vari elementi
presenti nonché la validità dei collegamenti fra gli elementi strutturali di
diversa tipologia.
C.9.10.
COMPLESSI EDILIZI.
Nel caso di complessi edilizi privi di giunti tra gli
edifici, il progetto esecutivo dell’intervento deve documentare la situazione
statica degli edifici contigui, a dimostrazione che gli interventi previsti non
arrechino aggravi a tale situazione.
D. OPERE DI SOSTEGNO DEI TERRENI.
Nella progettazione e nella costruzione dei muri di
sostegno dei terreni in zone sismiche deve tenersi conto dell’influenza delle
azioni sismiche agenti in direzione orizzontale.
Se non si eseguono calcolazioni approfondite in merito
all’influenza che le azioni sismiche esercitano sulle spinte dei terrapieni,
possono adottarsi i criteri di calcolo che seguono.
Oltre alla spinta statica F (calcolata per i valori di i
e di b, devono considerarsi le seguenti ulteriori due forze:
1) un incremento di spinta DF pari alla differenza fra la spinta Fs esercitata dal terreno retrostante in condizioni sismiche e quella statica F.
DF = Fs - F
in cui Fs
= A F’
ove:
A = cos2(b + q)/cos2b cosq
q = arctg C;
C = coefficiente d’intensità sismica;
F’ = spinta calcolata per i’ = i + q
b’= b + q
b = angolo formato dall’intradosso del muro con la verticale (positivo per
intradosso inclinato verso l’esterno con origine al piede);
i = angolo formato dalla superficie esterna del terreno
con l’orizzontale (positivo verso l’alto).
Tale incremento di spinta deve essere applicato ad una distanza dalla base del muro pari a 2/3 dell’altezza del muro stesso;
2) una forza d’inerzia orizzontale
Fi = C• W
ove:
C = coefficiente d’intensità sismica;
W = peso proprio del muro nonché del terreno e degli eventuali carichi permanenti sovrastanti la zattera di fondazione.
Tale forza d’inerzia va applicata nel baricentro dei
pesi.
Le verifiche di cui sopra possono omettersi per i muri
di sostegno con altezza inferiore ai 3 metri.
Le verifiche di sicurezza degli elementi strutturali devono essere effettuate adottando le forze sopra definite quando si operi col metodo delle tensioni ammissibili, ovvero incrementando del 50% i valori di Fs, F e di Fi nella verifica dello stato limite ultimo con la combinazione delle azioni di cui al precedente punto B.8.2.
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