Con la previsione introdotta con l’art. 7 del d.l. 24.1.2012, n. 1, conv. in l. 24.3.2012, n. 27, si è provveduto, attraverso un'integrazione dell’art. 19 decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), così come modificato dal Decreto legislativo 146 del 2007, ad estendere la tutela contro le pratiche commerciali scorrette alle relazioni tra «professionisti e microimprese», intese come «entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro.
Tale modifica legislativa può, a ben ragione, essere identificata come uno dei primi veri passi avanti posti in essere nella legislazione interna in tema di tutela della concorrenza tra soggetti economici.
Non v’è dubbio, infatti, che la “microimpresa“ non sia un consumatore bensì, a sua volta, un professionista.
Ed allora non può non essere considerato eccezionalmente importante aver rivoluzionato un sistema che, fino all'introduzione della modifica legislativa sopra ricordata, era incardinato unicamente intorno alla coppia di figure soggettive, professionista e consumatore.